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La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo contro la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 2005 sul piano territoriale regionale. Le censure erano fondate sull’omessa considerazione del ruolo delle Province nella pianificazione sovracomunale, ma la Corte non entra nel merito per ragioni procedurali.
Di cosa si tratta
La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato una legge (n. 30/2005) per disciplinare il piano territoriale regionale (PTR). Il Governo la impugnò davanti alla Corte costituzionale sostenendo che la normativa ignorasse sistematicamente il ruolo delle Province come ente intermedio tra Regione e Comuni nella pianificazione del territorio: la legge regionale attribuiva ai soli Comuni i compiti di pianificazione sovracomunale, escludendo le Province sia dall’approvazione del PTR sia dalla costituzione delle società di trasformazione urbana regionale (STUR).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò gli artt. 1, 4, 8, 11 e 12 della legge regionale FVG n. 30/2005, deducendo violazione degli artt. 5, 114 e 118 della Costituzione, dell’art. 117, secondo comma lettera s) e terzo comma Cost. (in combinato con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001), nonché contrasto con l’art. 118, primo comma, Cost. La Regione Friuli-Venezia Giulia, ente a statuto speciale, era rimettente delle disposizioni che escludevano le Province dalla pianificazione di area vasta.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità sollevate sia in riferimento all’art. 117, secondo comma lettera s) e terzo comma Cost. (in combinato disposto con l’art. 10 della l. cost. n. 3/2001), sia in relazione all’art. 118, primo e secondo comma Cost. Dichiara altresì inammissibili le questioni relative agli artt. 5, 114, primo e secondo comma Cost. La Corte non esamina il merito delle censure governative.
Il principio
In materia di impugnazioni governative di leggi regionali di regioni a statuto speciale, il ricorso deve individuare con precisione il parametro statutario violato. Censure generiche riferite alle norme costituzionali ordinarie senza adeguato coordinamento con le norme statutarie speciali sono inammissibili.
Domande e risposte
Perché il Governo impugnò la legge regionale FVG sul PTR?
Perché la legge ripartiva i poteri di pianificazione territoriale solo tra Regione e Comuni, escludendo completamente le Province dal processo decisionale, in contrasto con il loro ruolo costituzionalmente garantito come ente intermedio.
Cosa sono le STUR previste dalla legge impugnata?
Le Società di trasformazione urbana regionale (STUR) erano società miste pubblico-private per realizzare interventi di trasformazione urbana. La legge regionale prevedeva che fossero costituite con la sola intesa dei Comuni, senza alcun coinvolgimento delle Province.
Cosa significa inammissibilità della questione di legittimità costituzionale?
Significa che la Corte non esamina se la norma sia o meno costituzionalmente legittima nel merito, perché il ricorso presentava vizi formali o la questione non era correttamente formulata rispetto ai parametri invocati.
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione — autonomia degli enti locali
- Art. 114 della Costituzione — Repubblica costituita da Comuni, Province, Regioni e Stato
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e principio di sussidiarietà
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