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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate dalla Corte dei conti abruzzese sugli artt. 93, 226 e 274 del T.U. degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000), nella parte in cui limitano il giudizio di conto alla sola gestione del tesoriere. La scelta del legislatore di restringere il giudizio contabile al conto del tesoriere è compatibile con la Costituzione e con le funzioni di controllo della Corte dei conti.

Di cosa si tratta

La Corte dei conti abruzzese, esaminando i conti dei tesorieri dei Comuni di L’Aquila, Chieti e Scanno, aveva rilevato anomalie nelle gestioni finanziarie. Lamentava però che il giudizio di conto, come disciplinato dal T.U. degli enti locali del 2000, fosse limitato alla sola gestione di cassa del tesoriere, impedendole di sindacare il più ampio merito giuridico e contabile delle poste di bilancio dell’ente locale nel suo complesso.

La questione di legittimità costituzionale

Gli artt. 93, comma 2, 226 e 274 del d.lgs. n. 267/2000 erano censurati in riferimento agli artt. 3, 11, 103, secondo comma, e 119 della Costituzione, nella parte in cui limitano il giudizio di conto alla gestione del tesoriere, escludendo un controllo più ampio sulla finanza dell’ente locale.

La decisione della Corte

Le questioni sono manifestamente infondate. Il controllo della Corte dei conti sulla finanza degli enti locali non si esaurisce nel giudizio di conto: comprende anche i controlli di gestione, i rendiconti e altri strumenti. Tra le finalità dei controlli ricadono anche il rispetto dei vincoli comunitari e il raccordo tra finanza statale, regionale e degli enti locali. La scelta legislativa di limitare il giudizio di conto al tesoriere non vulnera le attribuzioni costituzionali della Corte dei conti.

Il principio

Il giudizio di conto sui tesorieri degli enti locali è solo uno degli strumenti di controllo della Corte dei conti sulla finanza pubblica locale; il legislatore può delimitarne l’oggetto senza per questo violare l’art. 103, secondo comma, Cost., purché il sistema dei controlli nel suo complesso garantisca la funzione di vigilanza sulla finanza degli enti locali.

Domande e risposte

Cos’è il giudizio di conto della Corte dei conti?

È un giudizio con cui la Corte dei conti verifica la correttezza della gestione delle risorse pubbliche da parte degli agenti contabili (tesorieri, cassieri, economi). Al termine il giudice contabile approva o non approva il conto, eventualmente addebitando le somme non giustificate.

Perché il giudizio di conto è limitato al tesoriere e non all’intero ente locale?

Il T.U. degli enti locali del 2000 ha riformato la disciplina precedente concentrando il giudizio di conto sulla gestione di cassa del tesoriere, mentre il controllo sulla gestione complessiva dell’ente avviene attraverso altri strumenti (revisori dei conti, sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ecc.).

La Corte dei conti può rilevare irregolarità di bilancio degli enti locali al di là del conto del tesoriere?

Sì, attraverso le sezioni regionali di controllo e i controlli di gestione sui rendiconti, che hanno un oggetto più ampio rispetto al giudizio di conto e consentono di segnalare anomalie nella gestione finanziaria complessiva dell’ente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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