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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania contro lo Stato in merito al d.P.C.m. 14 maggio 2004 sulla determinazione delle quote perequative del federalismo fiscale (d.lgs. n. 56/2000). Entrambi gli atti impugnati erano stati annullati con sentenza passata in giudicato dal TAR del Lazio, rendendo privo di oggetto il giudizio costituzionale.
Di cosa si tratta
La Regione Campania aveva promosso un conflitto di attribuzione contro lo Stato, impugnando la delibera del Consiglio dei ministri e il contemporaneo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004. Con questi atti il Governo aveva determinato le quote da erogare a ciascuna Regione ai sensi del decreto sul federalismo fiscale (d.lgs. n. 56 del 2000), senza raggiungere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e utilizzando criteri perequativi che la Campania riteneva non conformi al nuovo art. 119, comma 3, della Costituzione.
Il conflitto di attribuzione
La Regione Campania contestava che lo Stato avesse provveduto alla ripartizione delle quote perequative senza l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in violazione degli artt. 117 e 119 Cost. e del principio di leale cooperazione. Sosteneva inoltre che il nuovo art. 119 Cost., introdotto dalla riforma del Titolo V del 2001, imponesse di ripartire il fondo perequativo sulla base del solo criterio della capacità fiscale per abitante, rendendo superata la disciplina del d.lgs. n. 56/2000. In via incidentale aveva anche sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme del decreto.
La decisione della Corte
La Corte ha rilevato che entrambi gli atti impugnati (la delibera del Consiglio dei ministri e il d.P.C.m. 14 maggio 2004) erano stati annullati con sentenza definitiva del TAR del Lazio (n. 1051 del 2006), passata in giudicato, resa tra le medesime parti del giudizio costituzionale. Venuto meno l’oggetto del conflitto, ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Il principio
Nei conflitti di attribuzione tra enti, la cessazione della materia del contendere si verifica quando gli atti impugnati siano stati annullati con pronuncia definitiva del giudice amministrativo passata in giudicato tra le stesse parti. In tal caso il conflitto costituzionale perde il proprio oggetto e non può proseguire.
Domande e risposte
Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti e quando lo Stato può essere convenuto?
Il conflitto di attribuzione tra enti è lo strumento con cui Regioni e Stato si rivolgono alla Corte costituzionale per rivendicare o tutelare competenze loro spettanti ai sensi della Costituzione. Lo Stato può essere convenuto quando adotta atti che, secondo la Regione ricorrente, invadono attribuzioni costituzionalmente garantite alla stessa.
Cosa prevede il d.lgs. n. 56/2000 sul federalismo fiscale?
Il decreto ha introdotto un meccanismo di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario mediante strumenti perequativi calibrati su capacità fiscale, recupero dell’evasione e fabbisogni sanitari. Le somme da erogare a ciascuna Regione devono essere determinate annualmente con d.P.C.m., d’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 7 del decreto.
Quando si dichiara la cessazione della materia del contendere in un conflitto di attribuzione?
Quando l’atto impugnato è stato rimosso dall’ordinamento con effetti definitivi (ad esempio, mediante annullamento da parte del giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato) in modo tale che il giudizio costituzionale non possa più produrre alcun effetto utile.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro evocato: riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 119 della Costituzione — parametro centrale: autonomia finanziaria e fondo perequativo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.