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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla legge Pecorella sollevate dalla Corte d’appello di Firenze con sette ordinanze, per difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza: le ordinanze si limitano ad affermare apoditticamente che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione, senza indicare se i giudizi a quibus originassero da appelli del PM contro sentenze di proscioglimento.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Firenze aveva sollevato, con sette ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46/2006 (legge Pecorella), contestando il divieto di appello del PM contro le sentenze di proscioglimento per contrasto con gli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sostitutivo dell’art. 593 c.p.p. Parametri: artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Firenze (sette ordinanze del 2006).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità, riuniti i giudizi. Le ordinanze difettano di qualsiasi motivazione sulla rilevanza; la mera formula «il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione», senza indicare i fatti del giudizio principale, non soddisfa il requisito di legge. In particolare, le ordinanze non precisano se i giudizi traggano origine da appelli del PM avverso sentenze di proscioglimento.
Il principio
L’affermazione apodittica della rilevanza, mediante la sola formula di stile che il giudizio «non può essere definito indipendentemente dalla questione», senza alcuna indicazione dei fatti del caso concreto, non è sufficiente a soddisfare il requisito della motivazione sulla rilevanza. La questione è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
La formula di stile è sempre insufficiente?
In linea di principio no: se la formula di stile è accompagnata da una sia pur sintetica descrizione del caso concreto da cui risulta l’applicabilità della norma censurata, può essere sufficiente. Il problema è quando la formula è l’unico elemento dell’ordinanza dedicato alla rilevanza, senza alcun riferimento ai fatti del giudizio.
Sette ordinanze identiche: per quale ragione la Corte non ha invece restituito gli atti come per le n. 203–204 e 206?
Perché le ordinanze fiorentine non contenevano neppure l’indicazione che i giudizi a quibus originassero da appelli del PM avverso proscioglimenti. La Corte non poteva quindi verificare se la questione fosse rilevante. La restituzione degli atti è tecnica riservata ai casi in cui la questione è correttamente posta ma sopravviene uno ius novum.
Il difetto di motivazione sulla rilevanza è sempre sanabile?
No: se il giudice ha già pronunciato la sua ordinanza e l’ha depositata, non può integrarla. Può però sollevare nuovamente la questione in un successivo provvedimento, questa volta con adeguata motivazione (se il giudizio principale è ancora pendente).
Norme collegate
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza
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