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La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal GIP del Tribunale di Milano contro la delibera del Senato della Repubblica che aveva dichiarato l’insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Jannuzzi. Il deposito degli atti notificati è avvenuto oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Di cosa si tratta
Il GIP di Milano stava celebrando un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del senatore Raffaele Jannuzzi, imputato di aver offeso la reputazione dei magistrati Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte con un articolo pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” il 7 novembre 2004. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost., ritenendo che esistesse un nesso funzionale con l’attività parlamentare del senatore. Il GIP aveva impugnato la delibera con conflitto di attribuzione.
Il conflitto di attribuzione tra poteri
Il GIP presso il Tribunale di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo che la Corte dichiarasse che “non spettava al Senato la valutazione della condotta addebitabile al senatore Jannuzzi in quanto estranea alla previsione dell’art. 68, primo comma Cost.” e conseguentemente annullasse la delibera di insindacabilità del 18 gennaio 2006. Il conflitto era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 17 del 2007. Il Senato aveva poi eccepito la tardività del deposito.
La decisione della Corte
La Corte ha accertato che la spedizione del plico contenente gli atti notificati (ricorso e ordinanza di ammissibilità) è avvenuta il 13 marzo 2007, oltre il termine di venti giorni decorrente dall’ultima notifica del 12 febbraio 2007. Ai sensi dell’art. 26, comma 3, e dell’art. 30 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il deposito a mezzo posta vale dalla data di spedizione, ma tale data era comunque tardiva. Il termine è perentorio secondo costante giurisprudenza costituzionale, e il giudizio è stato perciò dichiarato improcedibile.
Il principio
Il termine di venti giorni dall’ultima notifica per il deposito degli atti nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è perentorio. Qualora il deposito avvenga a mezzo del servizio postale, ai fini del rispetto del termine vale la data di spedizione (timbro postale), non quella di ricezione da parte della cancelleria. Il mancato rispetto del termine determina l’improcedibilità del giudizio.
Domande e risposte
Cos’è la prerogativa di insindacabilità parlamentare ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione?
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La prerogativa copre le dichiarazioni che siano espressione di attività parlamentare, cioè che presentino un nesso funzionale diretto con atti o lavori parlamentari. Le dichiarazioni che non presentano tale nesso non sono protette.
Come funziona il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale?
Il potere che ritiene lese le proprie attribuzioni costituzionali propone ricorso alla Corte, che verifica in via preliminare l’ammissibilità del conflitto. Se lo dichiara ammissibile, notifica l’ordinanza all’altro potere. Il ricorrente deve poi depositare gli atti notificati entro venti giorni dall’ultima notifica. Solo dopo si svolge il giudizio nel merito.
Cosa accade se il deposito degli atti viene fatto fuori termine?
Il termine di deposito di venti giorni è perentorio. Il suo mancato rispetto determina l’improcedibilità del giudizio, che viene chiuso senza pronuncia sul merito del conflitto. Il procedimento penale presso il giudice rimettente rimane quindi soggetto all’efficacia della delibera parlamentare non annullata.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — disposizione sulla insindacabilità parlamentare, oggetto della delibera del Senato
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