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La Corte restituisce gli atti alla Corte d’appello di Catania per il riesame della rilevanza, dopo che la sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale il divieto di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento previsto dalla legge Pecorella.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Catania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, c.p.p. (legge Pecorella) e dell’art. 10 della stessa legge, in un procedimento in cui la difesa dell’imputato aveva già chiesto la dichiarazione di inammissibilità dell’appello del PM. Diversamente dalle ordinanze catanesi della n. 205/2007, questa ordinanza precisava la rilevanza indicando il giudizio pendente su impugnazione del PM avverso una sentenza di assoluzione.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 593, comma 2, c.p.p. come sostituito dalla legge n. 46/2006, e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Catania (ordinanza 6 aprile 2006, procedimento a carico di G. G.).
La decisione della Corte
Restituzione degli atti. La sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale l’art. 1 della legge n. 46/2006 nella parte rilevante. Il rimettente deve riesaminare la questione alla luce di questa sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità.
Il principio
Quando la Corte ha già dichiarato incostituzionale la norma censurata in un altro giudizio (ius superveniens costituzionale), le questioni pendenti su quella stessa norma vengono risolte con la restituzione degli atti al giudice rimettente, che dovrà valutare se e come la pronuncia ablativa incida sul proprio giudizio.
Domande e risposte
Perché questa ordinanza è trattata diversamente dalla n. 205/2007?
Perché questa ordinanza indicava esplicitamente che il giudizio a quo era un appello del PM avverso una sentenza di assoluzione, soddisfacendo il requisito della motivazione sulla rilevanza. Le ordinanze della n. 205/2007 erano invece prive di qualsiasi motivazione sul punto.
Dopo la restituzione degli atti, il PM può finalmente appellare l’assoluzione?
Sì. A seguito della sentenza n. 26/2007, l’appello del PM contro la sentenza di assoluzione è di nuovo ammissibile. Il giudice catanese potrà quindi procedere al giudizio di secondo grado nel merito.
Quante ordinanze simili ha pronunciato la Corte nel 2007 su questo tema?
Numerose: le ordinanze nn. 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210 del 2007 hanno tutte per oggetto la restituzione degli atti ai giudici d’appello che avevano sollevato questioni sulla legge Pecorella, travolta dalla sentenza n. 26/2007.
Norme collegate
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
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