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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili tre questioni di legittimità costituzionale relative all’IRAP, sollevate rispettivamente dalle Commissioni tributarie provinciali di Macerata, Piacenza ed Enna. In tutti e tre i casi il vizio era procedurale: domande incompatibili tra loro formulate senza graduazione, difetto di motivazione sulla rilevanza, o ordinanza di rimessione priva di qualsiasi argomentazione.

Di cosa si tratta

L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) è disciplinata dal d.lgs. n. 446 del 1997. La sua applicabilità ai professionisti e ai lavoratori autonomi che esercitano l’attività in modo individuale, senza organizzazione di capitali e lavoro, è oggetto di un annoso contenzioso. Tre giudici tributari avevano sollevato questioni di incostituzionalità su diversi aspetti della disciplina IRAP, ma le rispettive ordinanze di rimessione presentavano gravi carenze formali che ne hanno determinato il rigetto senza esame nel merito.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria di Macerata censurava gli artt. 2, 3 comma 1 lett. c), 4, 8 e 11 del d.lgs. n. 446/1997 in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 Cost., ma formulava due richieste incompatibili senza indicarne la graduazione: da un lato chiedeva l’annullamento dell’intera disciplina per i professionisti, dall’altro una declaratoria di illegittimità parziale nella parte in cui assoggettava all’IRAP chi svolgesse attività in forma individuale senza assoluta assenza di organizzazione. La Commissione di Piacenza censurava l’art. 1 comma 2 del medesimo decreto (indeducibilità dell’IRAP dall’IRPEF) in riferimento all’art. 53 Cost., ma non spiegava come un socio di s.n.c. potesse chiedere rimborso dell’IRPEF pagata personalmente per l’IRAP versata dalla società. La Commissione di Enna si limitava a riportare le eccezioni delle parti senza motivare in proprio sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

La decisione della Corte

Tutte e tre le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili: quella di Macerata per la presenza di due petita incompatibili senza rapporto di graduazione tra loro; quella di Piacenza per difetto di motivazione sulla rilevanza (la Commissione non spiegava il nesso tra la richiesta di rimborso del socio e l’IRAP della società); quella di Enna per totale mancanza di motivazione sull’ordinanza di rimessione, limitata alla mera trascrizione delle argomentazioni delle parti.

Il principio

Il giudice rimettente deve motivare autonomamente sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia la non manifesta infondatezza: non è sufficiente riprodurre le argomentazioni delle parti. Quando formula più petita, il rimettente deve porli in rapporto di graduazione e subordinazione; in difetto, l’ordinanza è manifestamente inammissibile. La carenza di motivazione sulla rilevanza è vizio autonomo e sufficiente a determinare l’inammissibilità.

Domande e risposte

Un medico convenzionato con l’ASL che esercita senza collaboratori è tenuto a pagare l’IRAP?

La questione era già stata affrontata dalla Corte con la sentenza n. 156/2001, che aveva rimesso al giudice di merito l’accertamento concreto del presupposto dell’imposta (l’organizzazione). In assenza di dipendenti e con beni strumentali modesti la tesi del non assoggettamento ha trovato ampio riscontro nella giurisprudenza successiva, ma la questione di legittimità sollevata nel presente giudizio non è stata esaminata nel merito per i vizi formali dell’ordinanza di rimessione.

L’IRAP pagata da una società è deducibile dall’IRPEF del socio?

L’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 446/1997 stabilisce che l’IRAP non è deducibile dalle imposte sui redditi. La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione di Piacenza sul punto non è stata esaminata perché il rimettente non ha motivato il collegamento tra l’IRAP della società e il rimborso IRPEF richiesto dal singolo socio.

Un giudice tributario può sollevare questione di incostituzionalità chiedendo sia l’annullamento totale sia la pronuncia additiva di una norma?

No, non senza specificare quale richiesta è principale e quale subordinata. La Corte ha ribadito che petita cumulativi e incompatibili, privi di graduazione, rendono manifestamente inammissibile l’ordinanza di rimessione, perché non consentono alla Corte di individuare l’effettivo thema decidendum.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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