Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con sentenza n. 238 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di artt. 8, 9, 17, 20, 25-37 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1/2006 (sistema Regione-autonomie locali). La questione è stata definita con esito: questioni in parte fondate e in parte non fondate.

Di cosa si tratta

La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Presidente del Consiglio dei ministri nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: artt. 8, 9, 17, 20, 25-37 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1/2006 (sistema Regione-autonomie locali).

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: artt. 8, 9, 17, 20, 25-37 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1/2006 (sistema Regione-autonomie locali). Parametri costituzionali invocati: art. 117, art. 118, art. 119. Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), promossa, in riferimento all’art. 123, quarto comma, della Costituzione e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili

Il principio

La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.

Domande e risposte

Qual è stato l’esito di questa decisione?

La Corte ha accolto alcune delle censure sollevate, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni incompatibili con la Costituzione, e ha respinto le altre.

Quali parametri costituzionali erano in gioco?

Il giudice rimettente ha invocato art. 117, art. 118, art. 119 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

Chi ha sollevato la questione di legittimità?

La questione è stata promossa da Presidente del Consiglio dei ministri. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.