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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 237 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — estinzione ope legis di giudizi. La questione è stata definita con esito: questioni non fondate.

Di cosa si tratta

La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Tribunali amministrativi regionali nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — estinzione ope legis di giudizi.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — estinzione ope legis di giudizi. Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 24, art. 25 e altri. Giudice rimettente: Tribunali amministrativi regionali.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania), aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21,
sollevate – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125
Cost., e all’art. 23 del regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello
statuto della Regione siciliana), convertito dalla

Il principio

La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.

Domande e risposte

Qual è stato l’esito di questa decisione?

La Corte ha esaminato le censure nel merito e le ha ritenute infondate: la norma impugnata non viola la Costituzione.

Quali parametri costituzionali erano in gioco?

Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 24, art. 25 e altri della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

Chi ha sollevato la questione di legittimità?

La questione è stata promossa da Tribunali amministrativi regionali. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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