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Con sentenza n. 237 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — estinzione ope legis di giudizi. La questione è stata definita con esito: questioni non fondate.
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Tribunali amministrativi regionali nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — estinzione ope legis di giudizi.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — estinzione ope legis di giudizi. Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 24, art. 25 e altri. Giudice rimettente: Tribunali amministrativi regionali.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania), aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21,
sollevate – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125
Cost., e all’art. 23 del regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello
statuto della Regione siciliana), convertito dalla
Il principio
La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.
Domande e risposte
Qual è stato l’esito di questa decisione?
La Corte ha esaminato le censure nel merito e le ha ritenute infondate: la norma impugnata non viola la Costituzione.
Quali parametri costituzionali erano in gioco?
Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 24, art. 25 e altri della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.
Chi ha sollevato la questione di legittimità?
La questione è stata promossa da Tribunali amministrativi regionali. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato nel giudizio di legittimità costituzionale
- Art. 24 della Costituzione — parametro invocato nel giudizio di legittimità costituzionale
- Art. 25 della Costituzione — parametro invocato nel giudizio di legittimità costituzionale
- Art. 111 della Costituzione — parametro invocato nel giudizio di legittimità costituzionale
- Art. 113 della Costituzione — parametro invocato nel giudizio di legittimità costituzionale
- Art. 125 della Costituzione — parametro invocato nel giudizio di legittimità costituzionale
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