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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti sull’art. 37 della finanziaria 2000 (contributo di solidarietà del 2% sulle pensioni superiori al massimale). La stessa questione, nel corso dello stesso grado di giudizio, era già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 22/2003: riproporla senza innovare il quadro normativo o argomentativo configura un bis in idem inammissibile.

Di cosa si tratta

L’art. 37 della legge finanziaria 2000 aveva introdotto dal 1° gennaio 2000 e per tre anni un contributo di solidarietà del 2% sulla parte dei trattamenti pensionistici eccedente il massimale INPS. Alcuni magistrati della Corte dei conti in quiescenza avevano chiesto la restituzione di quanto trattenuto, contestando l’incostituzionalità della norma in riferimento agli artt. 2, 36 e 38 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti – sezione Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge n. 488/1999 in riferimento agli artt. 2, 36 e 38 Cost., sostenendo che il contributo – privo di controprestazione – fosse irragionevole e violasse i principi di proporzionalità e adeguatezza della pensione.

La decisione della Corte

Ordinanza di manifesta inammissibilità. La medesima questione era stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 22/2003 nello stesso grado di giudizio, con argomentazioni che il rimettente non poteva rimuovere. Riproporre la stessa questione – sebbene con parametri formalmente diversi ma censure sostanzialmente coincidenti – equivale a impugnare la precedente decisione della Corte, il che non è ammissibile.

Il principio

Nel corso dello stesso grado di giudizio, il giudice rimettente non può riproporre alla Corte una questione di legittimità costituzionale già dichiarata infondata o inammissibile, se non in termini sostanzialmente nuovi che poggiano su un quadro normativo o argomentativo diverso da quello valutato nella precedente pronuncia. La ripresentazione senza novità essenziali configura un bis in idem inammissibile.

Domande e risposte

Cosa è il contributo di solidarietà pensionistico?

È una prestazione patrimoniale imposta per legge a carico dei pensionati con trattamenti molto elevati, finalizzata a contribuire agli oneri del sistema previdenziale. Non è un contributo previdenziale in senso stretto e non produce diritti soggettivi alla restituzione; si applica sulla quota di pensione eccedente una soglia fissata dalla legge.

Un giudice può sollevare la stessa questione di incostituzionalità più volte?

Sì, ma solo se il quadro normativo o argomentativo è sostanzialmente mutato rispetto alla pronuncia precedente. In caso contrario, la Corte dichiara la questione inammissibile per bis in idem, evitando che diventi uno strumento per «appellare» le sue decisioni.

Il contributo di solidarietà viola il diritto alla pensione adeguata?

La Corte ha ritenuto di no, fin dal 1995. Il prelievo si applica solo sulla parte eccedente il massimale: la pensione base rimane invariata e adeguata. Il sacrificio è limitato e giustificato da principi di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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