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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara estinto il processo nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 4, della legge della Regione Sardegna n. 23/2005 (organizzazione centri di servizio per il volontariato), a seguito di rinuncia al ricorso da parte del Governo e di accettazione da parte della Regione.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 45, comma 4, della legge della Regione Sardegna 23 dicembre 2005, n. 23, nella parte in cui prevedeva la suddivisione su base provinciale dei finanziamenti del fondo speciale per il volontariato e l’istituzione di centri di servizi provinciali e distrettuali. Il ricorso sosteneva che la norma regionale invadesse la competenza statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 45, comma 4, della legge della Regione Sardegna n. 23/2005, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 118, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma regionale interferisse con la libertà organizzativa del Comitato di gestione del fondo per il volontariato, ente privato.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rinunciato al ricorso durante il procedimento, e la Regione Sardegna aveva formalmente accettato tale rinuncia. In applicazione dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il giudizio si estingue.

Il principio

Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si estingue quando la parte ricorrente (nella specie, il Governo) rinuncia al ricorso e la parte resistente (la Regione) accetta formalmente tale rinuncia, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

La Regione poteva non accettare la rinuncia?

Sì. Se la Regione non avesse accettato la rinuncia al ricorso, il processo sarebbe proseguito e la Corte avrebbe dovuto decidere nel merito. L’estinzione richiede la rinuncia di chi ha proposto il ricorso e l’accettazione della controparte.

Cosa prevede l’art. 45 c.4 della legge Sardegna n. 23/2005 che era stato impugnato?

La norma prevedeva che il Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato (costituito ai sensi dell’art. 15 della l. n. 266/1991) provvedesse alla suddivisione dei finanziamenti su base provinciale, istituendo centri di servizi per il volontariato provinciali e distrettuali a partire dal 2006.

Con l’estinzione, la norma regionale impugnata è definitivamente salva?

Sì, nel senso che questa specifica impugnazione non ha prodotto alcuna decisione di merito. Tuttavia, la norma potrebbe essere impugnata in futuro se ne ricorressero i presupposti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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