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La Corte dichiara estinto il processo nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 4, della legge della Regione Sardegna n. 23/2005 (organizzazione centri di servizio per il volontariato), a seguito di rinuncia al ricorso da parte del Governo e di accettazione da parte della Regione.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 45, comma 4, della legge della Regione Sardegna 23 dicembre 2005, n. 23, nella parte in cui prevedeva la suddivisione su base provinciale dei finanziamenti del fondo speciale per il volontariato e l’istituzione di centri di servizi provinciali e distrettuali. Il ricorso sosteneva che la norma regionale invadesse la competenza statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 45, comma 4, della legge della Regione Sardegna n. 23/2005, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 118, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma regionale interferisse con la libertà organizzativa del Comitato di gestione del fondo per il volontariato, ente privato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rinunciato al ricorso durante il procedimento, e la Regione Sardegna aveva formalmente accettato tale rinuncia. In applicazione dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il giudizio si estingue.
Il principio
Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si estingue quando la parte ricorrente (nella specie, il Governo) rinuncia al ricorso e la parte resistente (la Regione) accetta formalmente tale rinuncia, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Domande e risposte
La Regione poteva non accettare la rinuncia?
Sì. Se la Regione non avesse accettato la rinuncia al ricorso, il processo sarebbe proseguito e la Corte avrebbe dovuto decidere nel merito. L’estinzione richiede la rinuncia di chi ha proposto il ricorso e l’accettazione della controparte.
Cosa prevede l’art. 45 c.4 della legge Sardegna n. 23/2005 che era stato impugnato?
La norma prevedeva che il Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato (costituito ai sensi dell’art. 15 della l. n. 266/1991) provvedesse alla suddivisione dei finanziamenti su base provinciale, istituendo centri di servizi per il volontariato provinciali e distrettuali a partire dal 2006.
Con l’estinzione, la norma regionale impugnata è definitivamente salva?
Sì, nel senso che questa specifica impugnazione non ha prodotto alcuna decisione di merito. Tuttavia, la norma potrebbe essere impugnata in futuro se ne ricorressero i presupposti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni; materia di ordinamento civile
- Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà nell’allocazione delle funzioni amministrative
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