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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 286 e 287, della legge finanziaria 2006 (l. 266/2005), sollevate da sei Regioni. Le disposizioni riguardanti la cessione dei beni sanitari dimessi e l’attività dell’“Alleanza contro la povertà” non violano le competenze regionali in materia di tutela della salute.

Di cosa si tratta

Sei Regioni (Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia) avevano impugnato i commi 286 e 287 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, relativi alla gestione dei beni sanitari dismessi da strutture del Servizio sanitario nazionale. Le Regioni lamentavano la violazione delle proprie competenze legislative in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) e dei principi di sussidiarietà e autonomia finanziaria (artt. 118 e 119 Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 1, commi 286 e 287, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Parametri costituzionali: artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Giudici rimettenti: Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia (ricorsi nn. 28, 29, 35, 38, 39 e 41 del 2006).

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e dichiara non fondate le questioni, nei sensi di cui in motivazione. Le disposizioni impugnate non impongono alle strutture sanitarie un obbligo di avvalersi dell’“Alleanza contro la povertà” e consentono a quest’ultima una più ampia possibilità di destinazione dei beni dismessi. Ciò esclude che le norme statali invadano le competenze regionali in materia sanitaria.

Il principio

Le disposizioni statali che disciplinano la cessione di beni sanitari dismessi, lasciando alle strutture sanitarie regionali piena libertà di scelta sui destinatari e non imponendo obblighi specifici, non ledono le competenze legislative regionali in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa sono i beni sanitari “dimessi” o “dismessi”?

Sono attrezzature e forniture sanitarie non più utilizzate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, che possono essere cedute ad altri soggetti — tra cui organismi impegnati in attività umanitarie o di cooperazione internazionale — anziché smaltite.

Le Regioni devono cedere obbligatoriamente i beni dismessi all’“Alleanza contro la povertà”?

No: la Corte ha chiarito che le disposizioni impugnate non pongono alcun obbligo in tal senso. Le strutture sanitarie regionali rimangono libere di scegliere i destinatari dei beni dismessi.

Quale riparto di competenze riguarda la tutela della salute?

La tutela della salute è materia di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.: lo Stato detta i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio. Le norme statali che invadono la sfera di dettaglio regionale sono incostituzionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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