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Con la sentenza n. 88 del 2007 la Corte costituzionale giudica le norme della legge finanziaria 2006 (art. 1, commi 583-593) sugli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 586 (regolamento interministeriale senza previa intesa Stato-Regioni) e dei commi 589, 590 e 591 (procedure di approvazione che esautoravano le Regioni), mentre dichiara non fondate le questioni sugli altri commi, riconoscendo la competenza statale a definire i criteri generali per i grandi insediamenti turistici.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2006 aveva introdotto una disciplina per gli “insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale”: grandi complessi che potevano essere realizzati anche mediante concessioni di beni demaniali marittimi, con procedure speciali di approvazione e canoni di concessione derogatori. Diverse Regioni (Valle d’Aosta, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia) avevano impugnato le norme, sostenendo che invadessero le competenze regionali in materia di turismo e governo del territorio.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni ricorrenti hanno impugnato l’art. 1, commi da 583 a 593, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), in riferimento all’art. 2, lettera q), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, e all’art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, deducendo la violazione delle competenze regionali in materia di turismo (competenza residuale) e la lesione della potestà regolamentare regionale.
La decisione della Corte
La Corte accoglie parzialmente: dichiara incostituzionale il comma 586 nella parte in cui non prevede che il regolamento interministeriale sia preceduto dall’intesa Stato-Regioni; dichiara incostituzionali i commi 589, 590 e 591 per le procedure di approvazione che esautoravano le Regioni. Dichiara invece non fondate le questioni sui commi 583-585, 587, 588, 592 e 593, ritenendo che lo Stato avesse la competenza a definire i criteri e le caratteristiche degli insediamenti di qualità nazionale.
Il principio
La disciplina statale degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale è legittima nelle sue linee generali, ma le procedure di attuazione che incidono sulle competenze regionali (urbanistiche, paesaggistiche, ambientali) richiedono il coinvolgimento delle Regioni nelle forme dell’intesa. Il regolamento interministeriale che sostituisce l’intesa Stato-Regioni è costituzionalmente illegittimo.
Domande e risposte
Perché la Corte ha dichiarato incostituzionale il comma 586?
Perché il comma prevedeva che le caratteristiche degli insediamenti fossero definite con un regolamento interministeriale (decreto del Ministro delle attività produttive) senza richiedere la previa intesa con le Regioni. Poiché tali caratteristiche incidono su materie di competenza regionale (turismo, urbanistica), era necessaria la leale collaborazione nelle forme dell’intesa Stato-Regioni.
Cosa sono gli “insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale”?
Sono grandi complessi turistici caratterizzati da compatibilità ambientale, tutela del patrimonio culturale, elevato livello di servizi e capacità di attrarre turisti internazionali. La legge richiedeva che assicurassero l’assunzione di almeno 250 addetti. Potevano essere realizzati anche su beni demaniali marittimi già oggetto di concessione.
Perché la Valle d’Aosta era tra le ricorrenti?
Perché lo statuto speciale della Valle d’Aosta attribuisce alla Regione competenza primaria in materia di turismo (art. 2, lett. q). La disciplina statale degli insediamenti turistici di qualità poteva quindi interferire con tale competenza esclusiva. La Corte ha comunque dichiarato non fondate le questioni di merito sollevate dalla Valle d’Aosta sui commi rimasti in vigore.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative regionali in materia di turismo e governo del territorio, parametro del giudizio
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e principio di sussidiarietà, rilevante nel giudizio
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