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Con l’ordinanza n. 87 del 2007 la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze, che aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 94, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui vieta più di due concessioni dell’affidamento in prova con finalità terapeutica ai tossicodipendenti. La restituzione si giustifica perché, dopo l’ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata modificata dalla legge n. 49 del 2006, modificando il quadro normativo di riferimento.
Di cosa si tratta
L’art. 94, comma 5, del testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) vietava che l’affidamento in prova con finalità terapeutica per tossicodipendenti fosse concesso per più di due volte. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, investito di una richiesta da parte di un condannato che aveva già usufruito del beneficio due volte (con esito negativo entrambe le volte), riteneva che il divieto assoluto fosse irragionevole e contrario alla finalità rieducativa della pena.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato questione di legittimità dell’art. 94, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui non consente la concessione per più di due volte dell’affidamento terapeutico.
La decisione della Corte
La Corte non decide nel merito e ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Dopo la proposizione della questione, la legge n. 49 del 2006 (di conversione del d.l. n. 272 del 2005) ha modificato il comma 4 dell’art. 94, richiedendo ora che il tribunale di sorveglianza ritenga che il programma di recupero contribuisca effettivamente al recupero del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati. Il giudice deve rivalutare se la propria questione sia ancora rilevante alla luce del mutato quadro normativo.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio costituzionale, interviene uno ius superveniens che modifica il quadro normativo rilevante per la questione sollevata, la Corte deve restituire gli atti al giudice a quo perché valuti se la questione originaria abbia ancora la propria rilevanza. Il rimettente deve accertare se, con la nuova disciplina, l’esito del giudizio principale possa essere deciso senza necessità di dichiarare l’incostituzionalità della norma originariamente censurata.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la vecchia regola sul limite di due concessioni dell’affidamento terapeutico?
L’art. 94, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 stabiliva che l’affidamento in prova con finalità terapeutica “non può essere disposto più di due volte”. Il divieto era assoluto: dopo la seconda concessione, anche se entrambe si erano concluse con la revoca, il condannato non poteva più beneficiarne, indipendentemente dalla propria condizione di tossicodipendenza e dal percorso terapeutico.
Perché la Corte non ha deciso la questione nel merito?
Perché la legge n. 49 del 2006 aveva modificato i presupposti per la concessione dell’affidamento terapeutico, richiedendo una valutazione specifica sull’idoneità del programma di recupero. Il rimettente non aveva tenuto conto di questa modifica e non aveva verificato se, con le nuove regole, l’istanza del condannato potesse essere accolta o meno indipendentemente dal limite numerico contestato.
Dopo la legge n. 49 del 2006, il limite di due concessioni esisteva ancora?
Sì, il comma 5 era rimasto formalmente in vigore. La modifica del comma 4 aveva però introdotto un requisito sostanziale — la valutazione positiva del programma — che poteva incidere sulla rilevanza del limite numerico nel caso concreto. Il giudice rimettente doveva rivalutare se, applicando le nuove regole, il caso del condannato potesse comunque essere risolto senza necessità di dichiarare incostituzionale il limite.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro della questione
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, parametro della questione
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