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Con sentenza n. 57 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria 2006 che eccedono i limiti del coordinamento della finanza pubblica e incidono illegittimamente sull’autonomia regionale.
Di cosa si tratta
Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da un giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale.
La questione di legittimità costituzionale
Alcune Regioni hanno impugnato disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in materia di finanza regionale e locale, sostenendo la violazione dell’autonomia regionale garantita dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria 2006 che eccedono i limiti del coordinamento della finanza pubblica e incidono illegittimamente sull’autonomia regionale.
Il principio
Lo Stato può esercitare la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica solo fissando principi fondamentali, senza determinare le concrete modalità di gestione delle risorse regionali; le disposizioni che impongono vincoli analitici ai bilanci regionali eccedono tali limiti.
Domande e risposte
Qual è la norma impugnata?
Alcune Regioni hanno impugnato disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in materia di finanza regionale e locale, sostenendo la violazione dell’autonomia regionale garantita dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria 2006 che eccedono i limiti del coordinamento della finanza pubblica e incidono illegittimamente sull’autonomia regionale.
Qual è il principio affermato dalla Corte?
Lo Stato può esercitare la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica solo fissando principi fondamentali, senza determinare le concrete modalità di gestione delle risorse regionali; le disposizioni che impongono vincoli analitici ai bilanci regionali eccedono tali limiti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 97 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 117 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
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