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Con sentenza n. 58 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava allo Stato escludere le Regioni dalla possibilità di essere accreditate come enti di servizio civile nazionale, e annulla le disposizioni corrispondenti della circolare.
Di cosa si tratta
Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Regione Valle d’Aosta, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Valle d’Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare del 2 febbraio 2006 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, che escludeva le Regioni dall’accreditamento al servizio civile nazionale, per violazione degli artt. 2, 3, 5, 52, 97, 114, 116, 117 e 118 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava allo Stato escludere le Regioni dalla possibilità di essere accreditate come enti di servizio civile nazionale, e annulla le disposizioni corrispondenti della circolare.
Il principio
L’esclusione delle Regioni dal sistema di accreditamento del servizio civile nazionale lede le competenze costituzionalmente garantite, poiché le Regioni possono legittimamente organizzare e gestire forme di servizio civile nell’esercizio delle proprie attribuzioni.
Domande e risposte
Qual è la norma impugnata?
La Regione Valle d’Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare del 2 febbraio 2006 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, che escludeva le Regioni dall’accreditamento al servizio civile nazionale, per violazione degli a
Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?
La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava allo Stato escludere le Regioni dalla possibilità di essere accreditate come enti di servizio civile nazionale, e annulla le disposizioni corrispondenti della circolare.
Qual è il principio affermato dalla Corte?
L’esclusione delle Regioni dal sistema di accreditamento del servizio civile nazionale lede le competenze costituzionalmente garantite, poiché le Regioni possono legittimamente organizzare e gestire forme di servizio civile nell’esercizio delle proprie attribuzioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 118 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
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