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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 56 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che l’istituto dell’astensione offra adeguata tutela all’imparzialità del giudice nelle ipotesi prospettate.

Di cosa si tratta

Questa ordinanza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Grosseto, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Grosseto dubita della legittimità dell’art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la ricusazione del giudice che abbia esercitato in un diverso procedimento funzioni con contenuto pregiudicante, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che l’istituto dell’astensione offra adeguata tutela all’imparzialità del giudice nelle ipotesi prospettate.

Il principio

La garanzia di imparzialità del giudice non impone necessariamente l’estensione dei casi di ricusazione; laddove l’istituto dell’astensione consenta già al giudice di allontanarsi dal processo per gravi ragioni di convenienza, non sussiste un obbligo costituzionale di ammettere la ricusazione per le stesse ipotesi.

Domande e risposte

Qual è la norma impugnata?

Il Tribunale di Grosseto dubita della legittimità dell’art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la ricusazione del giudice che abbia esercitato in un diverso procedimento funzioni con contenuto pregiudicante, in riferimento agli artt. 3, 24, secon

Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che l’istituto dell’astensione offra adeguata tutela all’imparzialità del giudice nelle ipotesi prospettate.

Qual è il principio affermato dalla Corte?

La garanzia di imparzialità del giudice non impone necessariamente l’estensione dei casi di ricusazione; laddove l’istituto dell’astensione consenta già al giudice di allontanarsi dal processo per gravi ragioni di convenienza, non sussiste un obbligo costituzionale di ammettere la ricusazione per le stesse ipotesi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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