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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 55 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 602/1973, nella parte in cui non consente al creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di proporre opposizione agli atti esecutivi.

Di cosa si tratta

Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Brescia, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Brescia dubita della legittimità dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui esclude il rimedio dell’art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), in riferimento all’art. 24 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 602/1973, nella parte in cui non consente al creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di proporre opposizione agli atti esecutivi.

Il principio

Il diritto di azione in giudizio garantito dall’art. 24 Cost. impone che il creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di una procedura esecutiva esattoriale abbia accesso a un rimedio giurisdizionale; l’esclusione totale dell’opposizione agli atti esecutivi è costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Qual è la norma impugnata?

Il Tribunale di Brescia dubita della legittimità dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui esclude il rimedio dell’art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), in riferimento all’art. 2

Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 602/1973, nella parte in cui non consente al creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di proporre opposizione agli atti esecutivi.

Qual è il principio affermato dalla Corte?

Il diritto di azione in giudizio garantito dall’art. 24 Cost. impone che il creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di una procedura esecutiva esattoriale abbia accesso a un rimedio giurisdizionale; l’esclusione totale dell’opposizione agli atti esecutivi è costituzionalmente illegittima.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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