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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha esaminato la legittimità dell’art. 13 del decreto-legge n. 223/2006, che limita l’operatività delle società strumentali costituite da Regioni ed enti locali, imponendo che esse operino esclusivamente con gli enti costituenti. Cinque Regioni avevano impugnato la norma per violazione dell’autonomia regionale.

Di cosa si tratta

Le Regioni Veneto (con due ricorsi), siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta avevano impugnato in via principale l’art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. La norma – rubricata «Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza» – imponeva alle società strumentali regionali e locali di operare esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti, vietando ogni attività verso terzi.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni sostenevano che la norma, pur perseguendo finalità di tutela della concorrenza, comprimesse irragionevolmente la loro autonomia legislativa e amministrativa, non lasciando alcuno spazio per adattamenti alle esigenze locali. La Regione siciliana lamentava anche la lesione delle proprie competenze statutarie.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale, con sentenza n. 326 del 2008, ha pronunciato nel merito la sentenza riconoscendo la legittimità dell’intervento statale in materia di tutela della concorrenza. Lo Stato può limitare l’attività delle società strumentali degli enti locali che, godendo di un regime speciale, potrebbero alterare la concorrenza operando anche sul libero mercato. La Corte ha ritenuto proporzionate e non irragionevoli le limitazioni imposte dall’art. 13, confermandone la compatibilità con il riparto di competenze costituzionale.

Il principio

Lo Stato può, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, limitare l’operatività delle società strumentali degli enti locali, imponendo che esse svolgano la propria attività esclusivamente per conto degli enti che le hanno costituite. Ciò mira a evitare che soggetti formalmente privatizzati ma soggetti a influenza pubblica dominante possano avvantaggiarsi di tale status nel libero mercato, alterando la parità concorrenziale.

Domande e risposte

Cosa sono le società strumentali degli enti locali?
Sono società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate da Regioni, Province e Comuni, per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività degli enti stessi. L’art. 13 del d.l. n. 223/2006 ne vieta le attività verso soggetti terzi per evitare distorsioni della concorrenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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