Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 434 del codice penale sul cosiddetto disastro innominato. La norma, pur usando espressioni elastiche, soddisfa il principio di determinatezza se interpretata sistematicamente con le altre fattispecie di disastro e con la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione.
Di cosa si tratta
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva sollevato, con due ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell’art. 434 del codice penale, nella parte in cui punisce il cosiddetto «disastro innominato», in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24 e 27 della Costituzione. Il giudizio a quo riguardava imputati accusati di aver causato un disastro ambientale attraverso lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi in terreni agricoli.
La questione di legittimità costituzionale
Il rimettente sosteneva che la locuzione «altro disastro» contenuta nell’art. 434 c.p. violasse il principio di tassatività-determinatezza della fattispecie penale (art. 25, comma 2, Cost.), in quanto – a differenza degli altri disastri tipici previsti negli articoli precedenti – non descriveva né la condotta né l’evento in modo sufficientemente preciso. Ciò si rifletteva, secondo il rimettente, anche sul diritto di difesa (art. 24 Cost.) e sul principio di colpevolezza (art. 27 Cost.).
La decisione della Corte
La Corte costituzionale, con sentenza n. 327 del 2008, ha dichiarato la questione non fondata. La Corte ha chiarito che il concetto di «disastro» riceve il suo significato dall’analisi sistematica delle fattispecie di disastro tipico previste negli artt. 427-433 c.p., dalle quali emergono due tratti qualificanti: (a) sul piano dimensionale, un evento distruttivo di proporzioni straordinarie; (b) sul piano offensivo, la messa in pericolo della vita o dell’integrità fisica di un numero indeterminato di persone. Tale nozione corrisponde alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione e soddisfa il principio di determinatezza.
Il principio
Il «disastro innominato» previsto dall’art. 434 c.p. assolve una funzione di chiusura del sistema dei reati contro la pubblica incolumità, colmando le lacune che il progresso tecnico può far emergere. Esso deve essere un evento omogeneo ai disastri tipici: deve avere proporzioni straordinarie e mettere in pericolo un numero indeterminato di persone. La norma, interpretata sistematicamente, rispetta il principio di tassatività. La Corte ha peraltro auspicato che il legislatore preveda figure criminose specifiche per il disastro ambientale.
Domande e risposte
- Cos’è il disastro innominato previsto dall’art. 434 c.p.?
- Il disastro innominato è la fattispecie di chiusura del capo sui delitti di comune pericolo mediante violenza. Punisce chi commette un fatto diretto a cagionare un evento di proporzioni straordinarie – diverso dai disastri tipicamente previsti (naufragio, frana, disastro ferroviario ecc.) – dal quale derivi pericolo per la pubblica incolumità.
- Come si accerta la determinatezza di una norma penale?
- La Corte costituzionale valuta la determinatezza non isolando i singoli elementi descrittivi, ma raccordandoli con gli altri elementi costitutivi della fattispecie, con la sua collocazione sistematica e con la giurisprudenza consolidata. Espressioni elastiche non determinano automaticamente un vizio di tassatività.
Norme collegate
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