Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità dell’art. 6, comma 1-bis, del d.l. n. 263/2006, che interpretava autenticamente la sospensione dei contributi previdenziali a seguito del sisma del Molise del 2002 come applicabile ai soli datori di lavoro privati.
Di cosa si tratta
Il Tribunale amministrativo regionale del Molise aveva sollevato, in sei ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. La disposizione interpretava autenticamente le ordinanze di protezione civile successive al terremoto del 2002 in Molise, nel senso che la sospensione dei versamenti contributivi si applicava esclusivamente ai datori di lavoro privati con sede nel territorio colpito.
La questione di legittimità costituzionale
I giudici rimettenti ritenevano che la norma interpretativa discriminasse irragionevolmente i lavoratori dipendenti – sia pubblici che privati – e i lavoratori autonomi, escludendoli dal beneficio della sospensione contributiva, in violazione dei principi di uguaglianza e solidarietà sociale. Con una delle ordinanze si lamentava anche la violazione dell’art. 24 Cost., ritenendo che la norma fosse stata adottata per paralizzare gli effetti di sentenze già emesse in favore dei lavoratori.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale, con sentenza n. 325 del 2008, ha:
- Dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate con le cinque ordinanze r.o. nn. 687-691/2007, perché formulate in modo ancipite – presentando due letture alternative della norma senza che il rimettente operasse una scelta tra di esse;
- Dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 2 e 24 Cost. sollevate con l’ordinanza r.o. n. 54/2008, per carenza di motivazione e per inconferenza del parametro dell’art. 24 Cost.;
- Dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 3 Cost. sollevata con la stessa ordinanza, in quanto la limitazione del beneficio ai datori di lavoro privati non è irragionevole, trattandosi di soggetti esposti al rischio di impresa, in situazione non omogenea rispetto ai dipendenti pubblici.
Il principio
Il legislatore può limitare il beneficio della sospensione degli obblighi contributivi ai soli datori di lavoro privati colpiti da calamità naturale, senza estenderlo ai lavoratori dipendenti o pubblici, purché tale scelta non sia arbitraria. La diversità di situazioni tra datori di lavoro privati (esposti al rischio d’impresa) e dipendenti pubblici giustifica la differenziazione di trattamento. Le questioni di legittimità formulate in forma ancipite sono inammissibili.
Domande e risposte
- Cosa si intende per norma di interpretazione autentica?
- Una norma di interpretazione autentica è una disposizione con cui il legislatore chiarisce il significato di una norma preesistente, con efficacia retroattiva. La Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili tali norme quando assegnano alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario.
- Quando una questione di legittimità è «ancipite»?
- Una questione è ancipite quando è formulata in modo alternativo o ambiguo, senza che il rimettente abbia operato una scelta definitiva tra le possibili interpretazioni della norma o tra i possibili contenuti del petitum. La giurisprudenza costituzionale è costante nel dichiararne l’inammissibilità.
Norme collegate
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.