Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 157 c.p. e su altri articoli della legge n. 251/2005 (cosiddetta legge ex Cirielli) in materia di prescrizione del reato. Le questioni tendevano a ottenere pronunce additive in peius vietate alla Corte.

Di cosa si tratta

Tre giudici rimettenti – il Tribunale di Roma, il Tribunale di Salerno (sez. Cava de’ Tirreni) e il GIP del Tribunale di Padova – avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di vari articoli della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (modificativa degli artt. 157 e 161 c.p. in materia di prescrizione), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. In sostanza si contestava la riduzione dei termini di prescrizione introdotta dalla cosiddetta legge ex Cirielli e la scelta di collegare la durata dei termini prescrizionali allo stato soggettivo dell’imputato (recidiva) anziché alla gravità oggettiva del fatto.

Le questioni di legittimità costituzionale

Le questioni investivano: (a) l’art. 157, comma 2, c.p. novellato, nella parte in cui non consente di tener conto delle circostanze attenuanti speciali o ad effetto speciale nel calcolo del termine di prescrizione; (b) l’art. 6, comma 2, l. n. 251/2005, che ha abrogato la regola per cui la prescrizione del reato continuato decorre dalla cessazione della continuazione; (c) l’art. 6, commi 1 e 4, che lega l’aumento dei termini in caso di atti interruttivi allo status soggettivo di recidivo; (d) la disciplina transitoria dell’art. 10, comma 3.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale, con sentenza n. 324 del 2008, ha:

Il principio

La Corte costituzionale non può pronunciare sentenze additive in malam partem in materia penale: non può ampliare le fattispecie criminose, estendere le sanzioni, né allungare i termini di prescrizione, poiché ciò contrasterebbe con la riserva assoluta di legge in materia penale sancita dall’art. 25, comma 2, della Costituzione. Il principio favor rei non impone al legislatore di adottare i termini di prescrizione più favorevoli al reo in ogni ipotesi possibile.

Domande e risposte

Cosa sono le pronunce additive in peius in materia penale?
Sono le sentenze con cui la Corte costituzionale – dichiarando incostituzionale una norma di favore – determinerebbe di fatto un aggravamento della posizione dell’imputato (ad esempio, un allungamento dei termini di prescrizione o un inasprimento della pena). Tali pronunce sono vietate perché violerebbero la riserva di legge in materia penale.
Come funziona la prescrizione del reato continuato dopo la legge ex Cirielli?
Con l’abrogazione dell’art. 158, comma 1, ultima parte, c.p. da parte della l. n. 251/2005, il termine di prescrizione per il reato continuato non decorre più dalla cessazione della continuazione, ma separatamente per ciascun reato componente il vincolo della continuazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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