Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 157 c.p. e su altri articoli della legge n. 251/2005 (cosiddetta legge ex Cirielli) in materia di prescrizione del reato. Le questioni tendevano a ottenere pronunce additive in peius vietate alla Corte.
Di cosa si tratta
Tre giudici rimettenti – il Tribunale di Roma, il Tribunale di Salerno (sez. Cava de’ Tirreni) e il GIP del Tribunale di Padova – avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di vari articoli della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (modificativa degli artt. 157 e 161 c.p. in materia di prescrizione), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. In sostanza si contestava la riduzione dei termini di prescrizione introdotta dalla cosiddetta legge ex Cirielli e la scelta di collegare la durata dei termini prescrizionali allo stato soggettivo dell’imputato (recidiva) anziché alla gravità oggettiva del fatto.
Le questioni di legittimità costituzionale
Le questioni investivano: (a) l’art. 157, comma 2, c.p. novellato, nella parte in cui non consente di tener conto delle circostanze attenuanti speciali o ad effetto speciale nel calcolo del termine di prescrizione; (b) l’art. 6, comma 2, l. n. 251/2005, che ha abrogato la regola per cui la prescrizione del reato continuato decorre dalla cessazione della continuazione; (c) l’art. 6, commi 1 e 4, che lega l’aumento dei termini in caso di atti interruttivi allo status soggettivo di recidivo; (d) la disciplina transitoria dell’art. 10, comma 3.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale, con sentenza n. 324 del 2008, ha:
- Dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 6, commi 2, 5 e 1-4 l. n. 251/2005 e sull’art. 10, comma 3, in quanto richiedevano pronunce additive in malam partem – vietate per il principio della riserva di legge in materia penale ex art. 25, comma 2, Cost. – ovvero presentavano un petitum oscuro e ancipite;
- Dichiarato non fondate le questioni sull’art. 157, comma 2, c.p. e sull’art. 6, comma 1, l. n. 251/2005, in quanto la scelta di escludere le circostanze attenuanti dal calcolo del termine prescrizionale è frutto di una non irragionevole discrezionalità legislativa, volta a garantire certezza e predeterminazione dei termini.
Il principio
La Corte costituzionale non può pronunciare sentenze additive in malam partem in materia penale: non può ampliare le fattispecie criminose, estendere le sanzioni, né allungare i termini di prescrizione, poiché ciò contrasterebbe con la riserva assoluta di legge in materia penale sancita dall’art. 25, comma 2, della Costituzione. Il principio favor rei non impone al legislatore di adottare i termini di prescrizione più favorevoli al reo in ogni ipotesi possibile.
Domande e risposte
- Cosa sono le pronunce additive in peius in materia penale?
- Sono le sentenze con cui la Corte costituzionale – dichiarando incostituzionale una norma di favore – determinerebbe di fatto un aggravamento della posizione dell’imputato (ad esempio, un allungamento dei termini di prescrizione o un inasprimento della pena). Tali pronunce sono vietate perché violerebbero la riserva di legge in materia penale.
- Come funziona la prescrizione del reato continuato dopo la legge ex Cirielli?
- Con l’abrogazione dell’art. 158, comma 1, ultima parte, c.p. da parte della l. n. 251/2005, il termine di prescrizione per il reato continuato non decorre più dalla cessazione della continuazione, ma separatamente per ciascun reato componente il vincolo della continuazione.
Norme collegate
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