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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso una norma regionale che prorogava i contratti di affidamento provvisorio del trasporto pubblico locale. La norma impugnata era stata nel frattempo abrogata dall’Assemblea regionale.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato l’art. 31, comma 2, della delibera legislativa siciliana del 26 gennaio 2008, che mediante rinvio al Regolamento (CE) n. 1370/2007 prorogava automaticamente fino al 3 dicembre 2019 i contratti di affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale, senza espletamento di procedure di evidenza pubblica. Il ricorrente lamentava violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione e della normativa comunitaria in materia di appalti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Commissario dello Stato ha impugnato l’art. 31, comma 2, della delibera legislativa regionale siciliana (d.d.l. n. 665-721-724) per violazione degli artt. 97 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché dell’art. 14 del r.d.lgs. n. 455/1946 (Statuto della Regione siciliana). La norma prorogava ope legis i contratti di trasporto pubblico senza gara, in contrasto con le direttive europee sugli appalti pubblici.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nel corso del giudizio, l’Assemblea regionale siciliana ha abrogato la disposizione impugnata, eliminando la norma censurata dall’ordinamento regionale. Venuto meno l’oggetto del ricorso, non vi è più motivo di decidere nel merito.

Il principio

Nel giudizio in via principale davanti alla Corte Costituzionale, l’abrogazione della norma impugnata da parte del legislatore regionale nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, purché la norma abrogata non abbia ancora prodotto effetti irreversibili.

Domande e risposte

Cosa è la «cessata materia del contendere»?

La cessazione della materia del contendere si verifica quando, nel corso del giudizio costituzionale, la norma impugnata viene abrogata o modificata in modo da eliminare il contrasto con la Costituzione denunciato dal ricorrente. La Corte prende atto che non vi è più nulla da decidere.

Perché la norma siciliana era contestata?

La norma prevedeva una proroga automatica dei contratti di trasporto pubblico fino al 2019 senza obbligo di gara, in contrasto con le direttive europee sugli appalti che impongono procedure competitive per l’affidamento di servizi pubblici.

Il Commissario dello Stato può impugnare le leggi regionali siciliane?

Sì. In Sicilia, a differenza delle altre regioni, il controllo preventivo di costituzionalità delle leggi regionali è esercitato dal Commissario dello Stato, che può impugnare le deliberazioni legislative prima della promulgazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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