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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 153/1997 (antiriciclaggio), in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. (eccesso di delega). Tre Tribunali avevano sollevato la questione, ma il giudice rimettente non aveva adequatamente motivato l’impossibilità di interpretazione conforme.

Di cosa si tratta

Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153, ha recepito la direttiva 91/308/CEE in materia di antiriciclaggio, introducendo sanzioni penali per la violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. Tre Tribunali (Cagliari, Novara e Mondovì) dubitavano che tali sanzioni eccedessero i limiti della legge delega.

La questione di legittimità costituzionale

I Tribunali di Cagliari, Novara e Mondovì hanno impugnato l’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, lamentando che le sanzioni penali introdotte eccedessero i criteri direttivi della legge delega (L. 675/1996 e connesse).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. I giudici rimettenti non avevano adeguatamente motivato l’impossibilità di un’interpretazione conforme alla Costituzione: la legge delega prevedeva esplicitamente la possibilità di sanzioni omogenee a quelle già previste per infrazioni analoghe, lasciando spazio per un’esegesi compatibile.

Il principio

La questione di eccesso di delega deve essere sollevata solo dopo aver verificato che non sia possibile un’interpretazione del decreto legislativo che lo riconduca entro i limiti dei criteri direttivi; se tale interpretazione è praticabile, la questione è inammissibile.

Domande e risposte

Cosa prevede l’antiriciclaggio sulle segnalazioni?

Gli intermediari finanziari e altri soggetti sono obbligati a segnalare all’Ufficio Italiano dei Cambi (ora UIF) le operazioni sospette di riciclaggio, sotto pena di sanzioni.

Cos’è l’eccesso di delega?

Si ha quando il decreto legislativo va oltre i limiti fissati dalla legge del Parlamento che ha conferito la delega, violando gli artt. 76-77 Cost.

Le sanzioni antiriciclaggio sono state poi modificate?

Sì: il sistema è stato radicalmente riformato dal D.Lgs. 231/2007 e successivamente dal D.Lgs. 90/2017, in attuazione di nuove direttive europee.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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