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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 69, quarto comma, e 81, quarto comma, c.p. in materia di recidiva reiterata e bilanciamento delle circostanze (L. 251/2005 – ex Cirielli). Il giudice rimettente non aveva esplorato le possibilità interpretative conformi a Costituzione prima di sollevare la questione.
Di cosa si tratta
La legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta «ex Cirielli») ha modificato la disciplina della recidiva, introducendo limiti al bilanciamento tra aggravanti (recidiva reiterata) e attenuanti generiche. Il Tribunale di Cagliari ha sollevato questione di legittimità ritenendo che ciò violasse i principi di uguaglianza e di proporzionalità della pena.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Cagliari ha impugnato gli artt. 69, quarto comma, e 81, quarto comma, del codice penale (come modificati dagli artt. 3 e 5, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251), in riferimento agli artt. 3, 25 secondo comma, e 27 primo e terzo comma, della Costituzione, lamentando che il limite al bilanciamento tra recidiva reiterata e attenuanti generiche fosse irragionevole e contrario al principio di proporzionalità della pena.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente esplorato le possibilità di interpretazione conforme a Costituzione: era praticabile una lettura della norma secondo cui la recidiva reiterata obbligatoria operi solo per i delitti ex art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. (reati di particolare allarme sociale), lasciando al giudice discrezionalità negli altri casi.
Il principio
Prima di sollevare questione di legittimità, il giudice rimettente deve verificare se esista un’interpretazione della norma conforme a Costituzione che renda la questione non rilevante o non fondata; solo l’impossibilità di tale interpretazione giustifica la rimessione alla Corte.
Domande e risposte
Cosa prevede il limite al bilanciamento tra recidiva reiterata e attenuanti?
L’art. 69, quarto comma, c.p. (come modificato dalla L. 251/2005) impedisce al giudice di ritenere prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, limitando la discrezionalità nella determinazione della pena.
La recidiva reiterata è sempre obbligatoria?
Secondo la Corte, la questione interpretativa non era risolta: era possibile ritenere l’obbligatorietà limitata ai reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., cioè quelli di maggiore gravità.
Cosa è successo poi?
La Corte ha successivamente dichiarato in parte incostituzionale la disciplina della recidiva reiterata, in particolare l’art. 69, comma 4, c.p. (sentenza n. 106/2014), ritenendo che il divieto assoluto di bilanciamento violasse il principio di proporzionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza della pena
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità penale
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena
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