Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 69, quarto comma, e 81, quarto comma, c.p. in materia di recidiva reiterata e bilanciamento delle circostanze (L. 251/2005 – ex Cirielli). Il giudice rimettente non aveva esplorato le possibilità interpretative conformi a Costituzione prima di sollevare la questione.

Di cosa si tratta

La legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta «ex Cirielli») ha modificato la disciplina della recidiva, introducendo limiti al bilanciamento tra aggravanti (recidiva reiterata) e attenuanti generiche. Il Tribunale di Cagliari ha sollevato questione di legittimità ritenendo che ciò violasse i principi di uguaglianza e di proporzionalità della pena.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Cagliari ha impugnato gli artt. 69, quarto comma, e 81, quarto comma, del codice penale (come modificati dagli artt. 3 e 5, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251), in riferimento agli artt. 3, 25 secondo comma, e 27 primo e terzo comma, della Costituzione, lamentando che il limite al bilanciamento tra recidiva reiterata e attenuanti generiche fosse irragionevole e contrario al principio di proporzionalità della pena.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente esplorato le possibilità di interpretazione conforme a Costituzione: era praticabile una lettura della norma secondo cui la recidiva reiterata obbligatoria operi solo per i delitti ex art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. (reati di particolare allarme sociale), lasciando al giudice discrezionalità negli altri casi.

Il principio

Prima di sollevare questione di legittimità, il giudice rimettente deve verificare se esista un’interpretazione della norma conforme a Costituzione che renda la questione non rilevante o non fondata; solo l’impossibilità di tale interpretazione giustifica la rimessione alla Corte.

Domande e risposte

Cosa prevede il limite al bilanciamento tra recidiva reiterata e attenuanti?

L’art. 69, quarto comma, c.p. (come modificato dalla L. 251/2005) impedisce al giudice di ritenere prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, limitando la discrezionalità nella determinazione della pena.

La recidiva reiterata è sempre obbligatoria?

Secondo la Corte, la questione interpretativa non era risolta: era possibile ritenere l’obbligatorietà limitata ai reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., cioè quelli di maggiore gravità.

Cosa è successo poi?

La Corte ha successivamente dichiarato in parte incostituzionale la disciplina della recidiva reiterata, in particolare l’art. 69, comma 4, c.p. (sentenza n. 106/2014), ritenendo che il divieto assoluto di bilanciamento violasse il principio di proporzionalità.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.