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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 565, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), sollevate dalle Regioni Valle d’Aosta e Veneto. Le norme sul contenimento delle spese del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale rientrano nella competenza concorrente Stato-Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
L’art. 1, comma 565, della legge finanziaria 2007 imponeva agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di contenere le spese per il personale entro il livello del 2004, diminuito dell’1,4%, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le Regioni Valle d’Aosta e Veneto ricorrevano sostenendo che tale disposizione invadesse la loro autonomia legislativa e finanziaria in materia sanitaria.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Valle d’Aosta/Valle d’Aoste e Veneto hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le ricorrenti sostenevano che la norma statale, fissando un tetto alle spese di personale del SSN, violasse la competenza concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute e la loro autonomia finanziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La disciplina del contenimento delle spese del personale degli enti del SSN rientra nella materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. In questa materia lo Stato può legittimamente fissare principì fondamentali di contenimento della spesa, a condizione che si tratti di norme di principio e non di norme di dettaglio.
Il principio
Il legislatore statale può legittimamente imporre vincoli alla spesa delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale nell’esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Tali vincoli devono però essere formulati come principì fondamentali, lasciando alle Regioni la scelta dei modi e degli strumenti concreti per conseguire gli obiettivi di risparmio. La norma che fissa un tetto alle spese del personale del SSN come percentuale del livello del 2004 è un principio fondamentale legittimamente adottato dallo Stato.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 1, comma 565, della legge finanziaria 2007?
La norma obbligava gli enti del SSN a mantenere le spese per il personale (al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP) per ciascuno degli anni 2007-2009 entro il livello dell’anno 2004, ridotto dell’1,4%. Nel computo rientravano anche le spese per personale con contratti a termine, collaborazioni coordinate e continuative e altre forme flessibili di lavoro.
Le Regioni possono spendere liberamente per il personale sanitario?
No, la materia sanitaria è soggetta alla competenza concorrente Stato-Regioni. Nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, lo Stato può fissare limiti alla spesa del personale sanitario come principi fondamentali, rispettando però l’autonomia organizzativa delle Regioni nella scelta degli strumenti per rispettare tali limiti.
Cosa significa “coordinamento della finanza pubblica” come materia concorrente?
Il coordinamento della finanza pubblica è una materia di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.: lo Stato fissa i principi fondamentali, mentre le Regioni disciplinano i dettagli. In questo ambito lo Stato può imporre obiettivi di riduzione della spesa pubblica — compresi limiti alle spese del personale degli enti regionali — purché le norme abbiano carattere di principio e non siano di dettaglio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni, parametro invocato
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni, parametro invocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.