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La Corte costituzionale ha restituito gli atti alla Commissione tributaria regionale della Toscana perché valutasse l’incidenza di una modifica normativa sopravvenuta. L’art. 186 del d.lgs. n. 152/2006, che escludeva le terre e le rocce da scavo dalla nozione di rifiuto a certe condizioni, era stato nel frattempo sostituito dal d.lgs. n. 4/2008 con disposizione più garantista. La Corte non ha deciso nel merito la questione di legittimità costituzionale.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente), nella parte in cui escludeva che le terre e le rocce da scavo destinate a reinterri, riempimenti e rilevati fossero qualificabili come rifiuti. La contestazione riguardava un tributo speciale per il deposito in discarica che il Consorzio CAVET (Alta Velocità Emilia-Toscana) avrebbe dovuto pagare alla Regione Toscana.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale della Toscana ha impugnato l’art. 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma fosse in contrasto con la nozione di rifiuto stabilita dalle direttive comunitarie 75/442/CEE e 91/156/CEE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che richiedeva il certo riutilizzo del materiale senza trasformazione preliminare.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo l’ordinanza di rimessione, il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 aveva sostituito la disposizione censurata con una norma che rafforzava le garanzie del certo riutilizzo delle terre e rocce da scavo, recependo le indicazioni della Corte di giustizia UE. Il giudice a quo doveva dunque rivalutare se la questione rimanesse rilevante nel giudizio principale.
Il principio
Quando la norma censurata è modificata nel corso del giudizio costituzionale in modo potenzialmente incidente sulla rilevanza della questione, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti autonomamente se la questione persista nella sua originaria formulazione.
Domande e risposte
Che cos’è il tributo speciale per il deposito in discarica?
È un tributo regionale (istituito dal d.lgs. n. 507/1993) dovuto per ogni tonnellata di rifiuto solido conferito in discarica. Se le terre da scavo non erano “rifiuti”, il tributo non era dovuto.
Cosa si intende per “sottoprodotto” in materia di rifiuti?
La Corte di giustizia UE distingue tra “rifiuto” (ciò di cui il detentore si disfa) e “sottoprodotto” (ciò che viene riutilizzato in modo certo, senza trasformazione, nel corso dello stesso processo produttivo). Le terre da scavo possono essere sottoprodotti solo se il loro reimpiego è certo e documentato.
Cosa cambiò con il d.lgs. n. 4/2008?
La nuova norma rafforzò il ruolo del progetto esecutivo come garanzia del certo riutilizzo e introdusse un termine massimo entro il quale il reimpiego doveva avvenire, avvicinando la disciplina italiana agli standard europei.
Norme collegate
- Art. 11 della Costituzione — Limitazione di sovranità in favore di ordinamenti che assicurano la pace; base per il primato del diritto UE
- Art. 117 della Costituzione — Vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario; ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni
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