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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alle sezioni della Corte dei conti rimettenti sulla questione relativa al divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale su due pensioni dei dipendenti pubblici. Sopravvenute modifiche normative richiedevano una rivalutazione da parte dei giudici rimettenti.

Di cosa si tratta

Alcuni pensionati pubblici, titolari sia di pensione diretta che di pensione di reversibilità, avevano chiesto di percepire per intero l’indennità integrativa speciale su entrambe le pensioni, compresa la tredicesima mensilità. La norma impugnata — l’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 — vietava tale cumulo. Le sezioni della Corte dei conti di Abruzzo, Toscana e la sezione centrale avevano sollevato questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, con ordinanze delle sezioni di Abruzzo, Toscana e la sezione giurisdizionale centrale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte relativa al divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale su due pensioni.

La decisione della Corte

La Corte, con relatore il giudice Francesco Amirante, ha dichiarato inammissibile l’intervento di S.S. (intervenuto fuori termine) e ha ordinato la restituzione degli atti alle sezioni della Corte dei conti rimettenti. Sopravvenute modifiche legislative al regime dell’indennità integrativa speciale imponevano ai rimettenti di rivalutare la rilevanza e la fondatezza della questione.

Il principio

Quando modifiche legislative sopravvenute alterano il quadro normativo di riferimento per una questione di legittimità costituzionale pendente, la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti perché verifichino se la questione mantenga rilevanza e fondatezza. Ciò vale anche quando la questione è stata sollevata da più giudici con ordinanze di analogo contenuto.

Domande e risposte

Cos’è l’indennità integrativa speciale?

L’indennità integrativa speciale (IIS) era una componente accessoria delle pensioni pubbliche, istituita per rivalutare periodicamente il trattamento pensionistico. Era corrisposta in aggiunta alla pensione base e calcolata su base mensile. Negli anni è stata progressivamente riassorbita nei meccanismi generali di indicizzazione delle pensioni.

Cosa prevede il divieto di cumulo dell’art. 99 d.P.R. n. 1092/1973?

L’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 stabilisce che, in caso di cumulo di più pensioni, l’indennità integrativa speciale non si cumula: il titolare percepisce l’IIS su una sola delle pensioni, non su entrambe. La Corte aveva già chiarito con la sentenza n. 494 del 1993 che, pur nella vigenza del divieto di cumulo, deve essere assicurato almeno il trattamento minimo garantito.

Perché le sezioni della Corte dei conti ritenevano la norma incostituzionale?

I rimettenti sostenevano che il divieto di cumulo dell’IIS violasse il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.), in quanto penalizzava ingiustificatamente chi percepisce due pensioni rispetto a chi ne percepisce una sola.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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