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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Civitavecchia sull’art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 374/1990 in materia di sanzioni doganali per costruzioni in prossimità della linea doganale. Il difetto di rilevanza è assoluto: lo stesso giudice rimettente aveva già accertato in concreto la “prossimità” contestata.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Civitavecchia contestava l’indeterminatezza del concetto di “prossimità alla linea doganale” usato dall’art. 19 del d.lgs. 374/1990 per fondare una sanzione amministrativa a carico di chi costruisce senza autorizzazione vicino al confine doganale (in questo caso, lungo il lido del mare). Il giudice riteneva che la norma lasciasse eccessiva discrezionalità all’amministrazione doganale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374. Parametri: artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza), 23 (riserva di legge relativa in materia di sanzioni) e 97 (buon andamento della pubblica amministrazione) della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Civitavecchia, nell’ambito di un giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento per costruzione abusiva in zona doganale.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per difetto assoluto di rilevanza. Il giudice a quo, pur dubitando della determinatezza del concetto di “prossimità”, aveva già affermato che “non può dubitarsi della sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito, essendo incontestata la realizzazione degli immobili su terreno apparentemente “prossimo” alla linea doganale”. Ciò significa che il giudice aveva dimostrato nei fatti di poter interpretare e applicare la norma censurata.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale non può essere sollevata quando il giudice rimettente ha già dato dimostrazione — nella stessa ordinanza di rimessione — di saper interpretare e applicare la norma al caso concreto. L’accoglimento non modificherebbe l’esito del giudizio principale, rendendo la questione priva di rilevanza.
Domande e risposte
Che cos’è la linea doganale?
La linea doganale è il confine entro cui si esercita il controllo doganale; per i tratti costieri coincide con il lido del mare. L’art. 1 del T.U. delle norme doganali (d.P.R. n. 43/1973) ne fornisce la definizione.
Perché il giudice aveva dubitato della norma?
Perché il termine “prossimità” non è quantificato in metri o in altro modo preciso, lasciando all’amministrazione doganale la determinazione caso per caso, con possibile disparità di trattamento tra soggetti in situazioni analoghe.
Qual è il meccanismo dell’inammissibilità per difetto di rilevanza?
Se l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità non cambierebbe l’esito del giudizio a quo, la questione è irrilevante e la Corte non può pronunciarsi nel merito. È uno strumento processuale che evita decisioni astratte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza dell’ordinamento sanzionatorio
- Art. 23 della Costituzione — Riserva di legge relativa per prestazioni imposte e sanzioni
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
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