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La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione sul requisito di residenza quinquennale in Lombardia per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. La materia è di competenza residuale regionale e il requisito di residenza prolungata non è irragionevole secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia aveva introdotto, con la legge regionale n. 7/2005, l’obbligo per chi vuole accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di avere residenza o attività lavorativa in Lombardia da almeno cinque anni. Il TAR Lombardia aveva censurato la norma ritenendola discriminatoria nei confronti dei cittadini non radicati da lungo tempo nella regione, inclusi gli immigrati.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 3, comma 41-bis, della legge Regione Lombardia n. 1/2000, introdotto dalla l.r. n. 7/2005. Parametri evocati: artt. 3, 47, 101, 102, 103, 104, 111, 117 (commi 1, 2 lett. m, e 3) e 120 della Costituzione. Rimettente: TAR Lombardia, nel ricorso di alcune richiedenti escluse dalla graduatoria ERP del Comune di Busnago.
La decisione della Corte
Inammissibilità della questione sui parametri artt. 117, primo comma, e 120 Cost. per carenza di motivazione. Manifesta infondatezza per le restanti censure: l’ERP rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.); il requisito di residenza continuativa non è irragionevole; le funzioni giurisdizionali non risultano compromesse dalla norma regionale.
Il principio
Il requisito di residenza prolungata per l’accesso a benefici regionali come l’ERP non viola l’art. 3 Cost. se si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire e realizza un equilibrato bilanciamento tra valori costituzionali in gioco. La Regione ha competenza residuale in materia di criteri di assegnazione degli alloggi ERP.
Domande e risposte
La norma discriminava gli immigrati?
Il TAR e i sindacati intervenienti sostenevano di sì, perché il requisito quinquennale rendeva di fatto impossibile l’accesso agli immigrati extra-UE di recente arrivo. La Corte ha ritenuto il requisito non irragionevole, rinviando alla propria giurisprudenza precedente.
Perché la materia è regionale?
L’edilizia residenziale pubblica non compare tra le materie elencate nel secondo e terzo comma dell’art. 117 Cost., rientrando quindi nella competenza legislativa residuale delle Regioni ex art. 117, quarto comma.
Cosa sono i “livelli essenziali delle prestazioni” (LEP)?
Sono le soglie minime di servizi sociali e civili garantite uniformemente su tutto il territorio nazionale dallo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. La Corte ha escluso che la disciplina dei criteri di assegnazione ERP rientri in questa categoria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: il requisito di residenza deve essere ragionevole e non arbitrariamente discriminatorio
- Art. 117 della Costituzione — Ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni
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