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La legge del Veneto che stabilizzava in ruolo – senza concorso – il personale dirigenziale precario (incluso quello di fiducia degli organi politici) è stata dichiarata integralmente incostituzionale. La Corte ha ribadito che l’accesso ai ruoli pubblici mediante concorso è regola generale derogabile solo in modo rigorosamente circoscritto.
Di cosa si tratta
La legge regionale del Veneto n. 3/2008 dettava due misure: la prima (art. 1) interpretava autenticamente una norma precedente per estendere la stabilizzazione del personale precario del SSN anche al livello dirigenziale; la seconda (art. 4, commi 1, 2 e 4) disponeva l’accesso nei ruoli regionali del personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici (personale fiduciario), attraverso una procedura selettiva riservata e senza previo concorso pubblico.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 4 della legge del Veneto n. 3/2008, in riferimento agli artt. 3, 51 primo comma, 97 e 117 secondo comma della Costituzione, contestando la violazione dei principi statali sulla stabilizzazione del personale pubblico e dell’obbligo costituzionale del concorso pubblico.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni. Quanto all’art. 1: la stabilizzazione dei dirigenti viola i principi statali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117 co. 2 Cost.) che escludono tale livello dalle stabilizzazioni. Quanto all’art. 4: la stabilizzazione in ruolo senza concorso del personale di fiducia viola l’art. 97 Cost.; tale personale può essere assunto a tempo determinato (per la durata dell’organo politico), ma non stabilizzato in pianta stabile senza selezione pubblica.
Il principio
Il concorso pubblico è la regola per l’accesso agli impieghi pubblici (art. 97, quarto comma, Cost.). Deroghe sono ammissibili solo in modo rigorosamente circoscritto nel tempo e per il solo personale assunto a tempo determinato. La stabilizzazione in ruolo – senza selezione pubblica – del personale di fiducia degli organi politici è incostituzionale perché non soddisfa queste condizioni.
Domande e risposte
Il personale precario delle pubbliche amministrazioni può essere stabilizzato?
Sì, ma entro i limiti fissati dalla legge statale, che fissa criteri di anzianità, requisiti e tetti di spesa. La stabilizzazione dei livelli dirigenziali è espressamente esclusa dalla normativa statale, che la Corte qualifica come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
Il personale di fiducia degli organi politici regionali può essere assunto senza concorso?
Può essere assunto a tempo determinato, per la durata dell’organo politico che lo ha nominato, anche con modalità fiduciarie. Non può però essere successivamente stabilizzato in ruolo senza concorso: quella fase richiede sempre una selezione pubblica che garantisca merito e imparzialità.
Cosa ha detto la Corte sul merito nei concorsi pubblici?
La Corte ha ribadito (citando la sentenza n. 252/2009) che anche le deroghe al concorso pubblico richiedono criteri di valutazione idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti prescelti. Non è sufficiente una procedura selettiva riservata che prescinda dal raffronto con candidati esterni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza e non discriminazione, invocato per la disparità tra candidati interni ed esterni
- Art. 51 della Costituzione — Accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della PA; obbligo del concorso pubblico per i ruoli pubblici
- Art. 117 della Costituzione — Secondo comma: coordinamento della finanza pubblica come materia di competenza esclusiva statale
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