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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso avverso gli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 della legge della Regione Umbria n. 12/2008 (tutela dei centri storici, beni culturali, distanze e proprietà), dopo un «approfondito esame» della legge impugnata.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale numerosi articoli della legge della Regione Umbria 24 marzo 2008, n. 12, in materia di tutela dei centri storici. Le norme censurate riguardavano la tutela dei beni culturali e paesaggistici, il regime della proprietà, le distanze tra edifici. I parametri erano gli artt. 9, 42, secondo comma, 117, secondo comma, lettere l) e s), e terzo comma della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Lo Stato censurava le norme regionali sostenendo che invadessero la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) e di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.), nonché la competenza concorrente in materia di governo del territorio.
La decisione della Corte
In data 5 ottobre 2009, a seguito di un «approfondito esame» della legge impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso. La Corte prende atto della rinuncia, non constando accettazione della controparte regionale, e dichiara l’estinzione del processo.
Il principio
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in assenza di accettazione della controparte, determina l’estinzione del processo.
Domande e risposte
Perché lo Stato può rinunciare al ricorso?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha la legittimazione a impugnare le leggi regionali, può rinunciare al ricorso se, dopo un riesame della situazione, ritiene che la legge regionale sia compatibile con la Costituzione o che non sussista più interesse a ottenere una declaratoria di incostituzionalità (ad esempio, perché la Regione ha modificato o abrogato le norme censurate).
Quali materie erano in gioco nella legge Umbria sui centri storici?
La legge toccava la disciplina della tutela dei centri storici, che si pone all’incrocio tra competenze statali esclusive (beni culturali, paesaggio, ordinamento civile) e competenze regionali (governo del territorio). La questione riguardava in particolare le distanze tra edifici, il regime della proprietà e i vincoli paesaggistici.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e del patrimonio artistico, parametro del ricorso
- Art. 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione — competenza esclusiva statale su ordinamento civile e tutela dell’ambiente, parametri del ricorso
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