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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge molisana sul settore fieristico, contestando che l’obbligo di autorizzazione per operatori UE e il fondo di sostegno regionale violassero la direttiva servizi e la disciplina sugli aiuti di stato. Prima della decisione nel merito, il Governo ha rinunciato al ricorso: il processo si è estinto.

Di cosa si tratta

La legge regionale del Molise n. 16/2008 subordinava lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale a un’autorizzazione regionale, applicabile anche agli operatori di altri Stati UE. Istituiva inoltre un fondo regionale con quota riservata alle fiere di interesse storico, economico e culturale. Il Governo contestava entrambe le previsioni per contrasto con il diritto europeo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, 11 e 12 della legge della Regione Molise n. 16/2008 in riferimento all’art. 117, primo comma (obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario) e secondo comma, lettera a) (rapporti con l’Unione europea), della Costituzione, per contrasto con la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e con le norme sugli aiuti di Stato (artt. 87-88 TCE).

La decisione della Corte

Con atto depositato il 16 giugno 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso. La Regione Molise non si era costituita in giudizio. In assenza di costituzione della parte resistente, la rinuncia comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Il principio

La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, in assenza di costituzione in giudizio della parte resistente, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale, senza che questa si pronunci nel merito sulla legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

Domande e risposte

Le regioni possono imporre autorizzazioni agli operatori fieristici di altri Paesi UE?

In linea generale no: la direttiva 2006/123/CE (direttiva Bolkestein) vieta restrizioni ingiustificate alla libera prestazione di servizi, incluso l’obbligo di autorizzazione preventiva per attività temporanee. Le eccezioni devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.

Un fondo regionale che finanzia selettivamente le fiere locali costituisce aiuto di Stato?

Può costituirlo se avvantaggia selettivamente imprese nazionali o locali rispetto a quelle di altri Stati UE, falsando la concorrenza. La qualificazione dipende dal meccanismo concreto di accesso al fondo e dalla sua incidenza sugli scambi intracomunitari.

Perché il Governo può rinunciare a un ricorso di costituzionalità?

Il Presidente del Consiglio può rinunciare al ricorso in via principale, ad esempio se la norma regionale impugnata viene modificata o abrogata, se l’interesse alla pronuncia viene meno, o se si raggiunge un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. La rinuncia non è un riconoscimento della legittimità della legge regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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