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La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 (interpretazione autentica sul maturato economico del personale ATA trasferito dagli enti locali allo Stato). La norma interpretativa retroattiva rispetta i limiti imposti dall’art. 6 della CEDU, sussistendo ragioni imperative di interesse generale.
Di cosa si tratta
La Corte di cassazione e la Corte d’appello di Ancona (con sei ordinanze) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Questa norma ha interpretato autenticamente l’art. 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, stabilendo che il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) trasferito dagli enti locali ai ruoli statali del settore scuola va inquadrato sulla base del “maturato economico” – e non dell’anzianità complessiva maturata – con effetto retroattivo che incideva su numerosi giudizi pendenti in cui lo Stato era parte convenuta. Il parametro era l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU (diritto al giusto processo).
La questione di legittimità costituzionale
I rimettenti sostenevano che il legislatore, intervenendo retroattivamente con una norma interpretativa in presenza di numerosi giudizi pendenti sfavorevoli allo Stato, avesse violato il principio di parità delle armi e il divieto di ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, sanciti dall’art. 6 della CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
La decisione della Corte
La questione è non fondata. La Corte riconosce che l’art. 6 CEDU vieta interventi legislativi retroattivi diretti a influenzare l’esito di controversie in corso in cui lo Stato è parte, salvo che sussistano “ragioni imperative di interesse generale”. Nel caso di specie tali ragioni sussistono: l’interpretazione autentica ha ristabilito una delle plausibili varianti di lettura della norma, in linea con l’accordo sindacale del 2000, e perseguiva la finalità generale di rendere omogeneo il sistema retributivo del personale ATA al di là delle rispettive provenienze. Inoltre i livelli retributivi già acquisiti erano salvaguardati e i lavoratori avevano avuto accesso a un processo equo, compreso il controllo di costituzionalità.
Il principio
Una norma di interpretazione autentica retroattiva che incide su procedimenti in corso in cui lo Stato è parte non viola l’art. 6 CEDU – e dunque l’art. 117, primo comma, Cost. – quando sussistono ragioni imperative di interesse generale, tra cui l’esigenza di armonizzare situazioni lavorative differenziate e di garantire la parità di trattamento all’interno del comparto pubblico, purché i livelli retributivi acquisiti siano salvaguardati e il processo sia stato equo.
Domande e risposte
Chi è il personale ATA e perché fu trasferito allo Stato?
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole era originariamente alle dipendenze degli enti locali. La legge 124/1999 ne ha disposto il trasferimento nei ruoli statali del Ministero della pubblica istruzione, con necessità di inquadramento nelle qualifiche corrispondenti.
Che differenza c’è tra “anzianità complessiva” e “maturato economico”?
L’anzianità complessiva (giuridica ed economica) avrebbe comportato il riconoscimento di tutti gli anni di servizio precedenti ai fini della progressione stipendiale. Il “maturato economico”, invece, prevede l’inquadramento sulla base del trattamento economico in godimento al momento del trasferimento, con una posizione stipendiale corrispondente, e non necessariamente equivale a riconoscere l’intera carriera pregressa.
Quando è ammessa un’ingerenza retroattiva del legislatore nei processi civili?
La Corte di Strasburgo ammette l’ingerenza del legislatore nei processi in corso solo in presenza di “motivi imperativi di interesse generale”, da valutare caso per caso. Non basta il mero risparmio finanziario; occorrono finalità di riordino organizzativo, di parità di trattamento o di conformità all’originaria intenzione del legislatore.
Norme collegate
- Art. 117, primo comma, della Costituzione — vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (CEDU), parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.