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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1, ultimo comma, della legge n. 54/2006 (affidamento condiviso), nella parte in cui non prevede che il decreto del tribunale per i minorenni sul contributo al mantenimento del figlio naturale costituisca titolo esecutivo. Il rimettente non ha tentato un’interpretazione adeguatrice prima di sollevare la questione.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, ultimo comma, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), nella parte in cui non prevede che il decreto con cui il tribunale per i minorenni stabilisce il contributo dell’altro genitore al mantenimento del figlio naturale costituisca titolo esecutivo. I parametri erano gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il rimettente lamentava che il decreto del tribunale per i minorenni in materia di mantenimento del figlio naturale non consentisse al genitore beneficiario di procedere in via esecutiva per ottenere il pagamento, a differenza di quanto avviene per i figli legittimi nell’ambito della separazione coniugale, con una disparità di trattamento ritenuta irragionevole.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non ha tentato di dare alla norma un’interpretazione costituzionalmente conforme prima di rimettere la questione. L’interpretazione adeguatrice è un passaggio obbligato che il giudice deve compiere; solo quando essa non sia praticabile può sollevare questione di legittimità costituzionale.
Il principio
Il giudice rimettente è tenuto a tentare, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, un’interpretazione della norma conforme alla Costituzione. Se tale interpretazione è praticabile, la questione è inammissibile per omessa verifica del rimettente.
Domande e risposte
Cosa è cambiato con la legge 54/2006 sull’affidamento condiviso?
La legge 54/2006 ha esteso l’affidamento condiviso anche ai figli naturali e ha riorganizzato le procedure per la determinazione del contributo al mantenimento, prevedendo che si applichi ai giudizi davanti al tribunale per i minorenni la stessa disciplina prevista per la separazione coniugale, salve le disposizioni specifiche.
Perché è importante che il decreto sia titolo esecutivo?
Un titolo esecutivo consente al creditore di procedere al pignoramento forzato dei beni del debitore inadempiente senza dover avviare un nuovo procedimento giudiziario. In assenza di tale qualità, il genitore che vanta il diritto al mantenimento del figlio dovrebbe intraprendere un’azione separata per ottenere un diverso titolo esecutivo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.