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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale Liguria n. 34/2007 istitutiva del Parco delle Alpi Liguri, per violazione della competenza esclusiva statale nella tutela del paesaggio e dei beni culturali.

Di cosa si tratta

La Regione Liguria ha istituito il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri con propria legge, attribuendo all’ente parco competenze in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio naturale. Il Governo ha impugnato alcune norme ritenendo che invadessero la competenza esclusiva dello Stato sulla tutela del paesaggio e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) e sulle aree protette.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), e l’art. 8, commi 1 lett. c) e 2 lett. b), della legge regionale Liguria n. 34/2007, per contrasto con gli artt. 9, 117, secondo comma lett. s), e 118, terzo comma, della Costituzione, nonché con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004).

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), dell’art. 8, comma 1, lettera c), e dell’art. 8, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 34/2007. Le norme censurate attribuivano all’ente parco compiti di tutela del paesaggio che l’art. 117 Cost. riserva allo Stato.

Il principio

La tutela del paesaggio e del patrimonio culturale è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. Le Regioni, nell’istituire parchi naturali regionali, non possono attribuire agli enti parco funzioni di tutela paesaggistica che competono allo Stato e alle sue articolazioni periferiche.

Domande e risposte

Cosa possono fare le Regioni in materia di aree protette?

Le Regioni possono istituire parchi naturali regionali e disciplinarne la gestione, ma le funzioni di tutela del paesaggio (che presuppone l’imposizione di vincoli e la verifica della compatibilità degli interventi) spettano allo Stato e alle Soprintendenze, anche all’interno dei parchi regionali.

Qual è la differenza tra «tutela» e «valorizzazione» del paesaggio?

La tutela (competenza esclusiva statale) riguarda la conservazione e la protezione dei valori paesaggistici. La valorizzazione (competenza concorrente) attiene alla promozione e alla fruizione del patrimonio. La legge regionale ligure aveva confuso i due ambiti, attribuendo all’ente parco compiti di tutela.

La sentenza ha inciso sull’esistenza del Parco delle Alpi Liguri?

No. La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità solo delle disposizioni che attribuivano all’ente parco funzioni di tutela paesaggistica, lasciando intatto il resto della legge istitutiva del Parco.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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