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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche n. 7/2008, nella parte in cui consentivano di conferire incarichi a personale esterno e di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso i gruppi consiliari regionali, prescindendo dal possesso dei requisiti fissati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 (requisiti che costituiscono principi fondamentali in materia di pubblico impiego).

Di cosa si tratta

La legge della Regione Marche n. 7/2008 aveva modificato la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari regionali, consentendo il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche in assenza dei requisiti di specializzazione fissati dalla normativa statale sul pubblico impiego (art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001). Il Governo aveva impugnato la legge per contrasto con questi principi fondamentali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato gli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche n. 7/2008, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che consentissero la deroga a principi fondamentali in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di imparzialità e di buon andamento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui consentivano il conferimento di incarichi a personale esterno e l’instaurazione di rapporti di collaborazione, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Tali requisiti (obiettivi e progetti specifici, necessità comprovata, qualificazione elevata, durata, oggetto e compenso predeterminati) costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost., vincolanti anche per le Regioni.

Il principio

I requisiti fissati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi e collaborazioni esterne alle pubbliche amministrazioni costituiscono principi fondamentali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 3, dello stesso decreto: le Regioni non possono derogarvi, nemmeno per i gruppi consiliari.

Domande e risposte

Quali sono i requisiti dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 per gli incarichi esterni?

La norma richiede che: l’incarico sia riferito a obiettivi e progetti specifici e determinati; sia coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione; l’amministrazione abbia accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne disponibili; la prestazione sia temporanea e altamente qualificata; siano predeterminati durata, luogo, oggetto e compenso.

I gruppi consiliari regionali sono soggetti alle regole del pubblico impiego?

La Corte ha affermato che i principi fondamentali in materia di pubblico impiego si applicano anche ai gruppi consiliari delle Regioni, in quanto organi che fanno parte dell’apparato regionale e che devono rispettare i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost.

Cosa è successo dopo questa sentenza alla legge marchigiana?

La Regione Marche aveva già adottato, successivamente alla proposizione del ricorso, ulteriori modifiche alla legge regionale n. 34/1988 (legge n. 22/2008 e poi legge n. 36/2009). La Corte ha tenuto conto di questi interventi successivi nella propria valutazione, decidendo comunque sull’originaria questione di legittimità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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