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La Corte Costituzionale ha pronunciato sentenza sul contenzioso di molte Regioni contro le disposizioni del Codice dell’ambiente in materia di tutela delle acque e degli scarichi. Ha dichiarato parzialmente illegittime alcune norme e inammissibili numerose questioni, confermando che la fissazione degli obiettivi di qualità delle acque è di competenza esclusiva statale, mentre le funzioni amministrative di attuazione spettano principalmente alle Regioni.

Di cosa si tratta

La Parte III del d.lgs. n. 152/2006 disciplina la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche, dettando i valori limite degli scarichi industriali e civili, le procedure di autorizzazione, le acque meteoriche e la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. Le Regioni contestavano che alcune norme centralizzassero eccessivamente funzioni che spettavano loro.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata hanno impugnato gli artt. 91, 95, 96, 101, 104, 113, 114 e 116 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 76, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili numerose questioni sollevate dalla Regione Piemonte per carenza di motivazione. Ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni degli artt. 91, 96, 104, 113, 114 e 116. Ha invece parzialmente accolto alcune censure relative all’art. 101, comma 7 (assimilazione dei reflui delle piccole attività alle acque reflue urbane), ritenendo che la sostituzione del criterio oggettivo del «due terzi» con il concetto elastico della «misura prevalente» potesse determinare livelli di tutela meno rigorosi.

Il principio

La fissazione degli standard di qualità delle acque e dei valori limite degli scarichi rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. Tuttavia, quando il legislatore statale sostituisce criteri oggettivi e misurabili con concetti elastici e discrezionali, rischia di ridurre i livelli di tutela imposti anche dalla normativa comunitaria, in violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 101, comma 7, sull’assimilazione dei reflui?

La norma assimila alle acque reflue urbane (soggette a trattamento depurativo centralizzato) le acque reflue prodotte da determinate piccole attività artigianali, commerciali e di servizi. Il criterio originario (due terzi della materia prima di propria produzione) è stato sostituito con quello della «misura prevalente», ritenuto meno preciso e potenzialmente più permissivo.

Cosa sono le acque meteoriche di dilavamento?

Le acque meteoriche di dilavamento sono le acque piovane che scorrono su superfici impermeabili (piazzali industriali, strade) raccogliendo inquinanti prima di immettersi nel reticolo idrico. L’art. 113 del Codice ne regola il controllo, attribuendo alle Regioni la disciplina delle forme di controllo degli scarichi.

Le Regioni possono imporre valori limite di scarico più restrittivi di quelli statali?

Sì, le Regioni possono fissare valori limite più restrittivi di quelli tabellari statali per adeguare la tutela alle specifiche caratteristiche del corpo idrico recettore (sensibilità, portata, ecosistema). Non possono invece rendere più permissivi i valori limite statali, che costituiscono il livello minimo uniforme di tutela.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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