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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Regioni contro le disposizioni del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, ritenendo che la disciplina statale rientrasse nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.

Di cosa si tratta

La Parte V del Codice dell’ambiente ha dettato la disciplina delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti industriali, fissando i limiti di emissione, le procedure autorizzatorie, le esclusioni e le deroghe. Le Regioni contestavano che alcune di queste norme invadessero le loro competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute, e che violassero la delega legislativa originaria.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia hanno impugnato gli artt. 267, comma 4, lettere a) e c), 269, commi 2, 3, 7 e 8, 271, 281, comma 10, 283, 284 e 287 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 76 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 267, 269, 271, 281, 283, 284 e all’allegato relativo agli allevamenti (allegato IV, parte I, punto 4, lettera z), nonché la questione sull’art. 284 e sull’Allegato IX. Ha dichiarato non fondata anche la questione sull’art. 287, relativo al patentino per la conduzione di impianti termici civili. La Corte ha ritenuto che la disciplina statale costituisse fissazione di standard uniformi di tutela ambientale, rientrante nella competenza esclusiva statale.

Il principio

La fissazione di limiti di emissione e di procedure autorizzatorie per gli impianti industriali rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.): le Regioni non possono modificare autonomamente tali standard, potendo soltanto adottare livelli di tutela più elevati nell’ambito delle proprie competenze concorrenti (governo del territorio, tutela della salute).

Domande e risposte

Cosa disciplinano le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera?

L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del Codice dell’ambiente) è il provvedimento che consente l’esercizio di uno stabilimento industriale che produce emissioni in atmosfera, fissando i valori limite, le prescrizioni impiantistiche e i metodi di controllo.

Cos’è il «patentino» per la conduzione di impianti termici (art. 287)?

Il patentino è un attestato di abilitazione obbligatorio per il personale addetto alla conduzione di impianti termici civili di potenza superiore a 0,232 MW. La norma impugnata attribuiva il rilascio del patentino all’Ispettorato provinciale del lavoro, anziché alle Regioni, il che secondo i ricorrenti violava le competenze regionali in materia di formazione professionale.

Le Regioni possono fissare limiti di emissione più restrittivi di quelli statali?

Sì, nell’ambito delle proprie competenze concorrenti (tutela della salute, governo del territorio) le Regioni possono adottare misure più restrittive di quelle statali. Non possono però derogare in peius (in senso più permissivo) agli standard ambientali uniformi fissati dallo Stato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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