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La Corte dichiara estinto il processo sul ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge regionale della Valle d’Aosta sull’emergenza sanitaria territoriale. Il Governo aveva rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva modificato le disposizioni contestate, accogliendo sostanzialmente le censure proposte. La Regione ha accettato la rinuncia e il processo si è estinto.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale della Valle d’Aosta n. 4 del 2008, che disciplina il sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria. In particolare, erano contestate le norme sull’inquadramento nella dirigenza medica dei medici convenzionati per l’emergenza territoriale (art. 8) e quelle sul personale tecnico specializzato nelle ambulanze medicalizzate (art. 9, comma 3 e Allegato A). Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 8, 9, comma 3, lettera a), e Allegato A, lettere g), h), i), j), k) e l), della legge della Regione Valle d’Aosta 13 marzo 2008, n. 4. Parametri: artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché l’art. 3, lettera l), dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri, ricorso del giugno 2008.
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo. Il Governo, con atto del 13 maggio 2009, aveva rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva modificato le disposizioni contestate, recependo sostanzialmente le censure. La Regione Valle d’Aosta aveva formalmente accettato la rinuncia il 28 maggio 2009. In base all’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, la rinuncia seguita dall’accettazione comporta l’estinzione del processo.
Il principio
Il processo costituzionale in via principale può estinguersi per rinuncia al ricorso: quando il ricorrente rinuncia e la controparte accetta, il giudizio si chiude senza una decisione di merito. Ciò accade frequentemente quando la Regione o lo Stato, in corso di causa, modificano le disposizioni impugnate, venendo meno l’interesse a coltivare il giudizio.
Domande e risposte
Perché il Governo aveva impugnato la legge regionale?
Perché l’art. 8 della legge regionale prevedeva l’inquadramento diretto nella dirigenza medica dei medici convenzionati con cinque anni di servizio, bypassando le procedure concorsuali ordinarie. Il Governo sosteneva che ciò violasse i principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.) e la competenza legislativa statale in materia di professioni sanitarie (art. 117, terzo comma, Cost.).
Cosa succederebbe se la Regione non avesse modificato la legge?
Il giudizio sarebbe proseguito nel merito e la Corte avrebbe valutato se le disposizioni regionali violassero i parametri costituzionali invocati. La scelta di modificare la legge in corso di causa è stata una soluzione concordata che ha evitato una pronuncia di incostituzionalità.
La Valle d’Aosta ha uno Statuto speciale: cosa cambia?
La Valle d’Aosta è una Regione a statuto speciale, con competenze legislative più ampie rispetto alle Regioni ordinarie. Tuttavia, anche le Regioni speciali devono rispettare i principi fondamentali della Costituzione e i principi statali nelle materie di competenza concorrente come la tutela della salute.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e accesso tramite concorso agli uffici pubblici, parametro del ricorso
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni in materia di tutela della salute
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