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La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Nuoro sugli artt. 35, 14-ter e 71 dell’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975), relativi alla competenza del magistrato di sorveglianza a decidere sui reclami dei detenuti in regime di elevato indice di vigilanza (EIV). La questione è prematura e mal formulata.

Di cosa si tratta

Due detenuti inseriti nel circuito detentivo ad elevato indice di vigilanza (EIV) — un regime di particolare rigore riservato ai detenuti di spiccata pericolosità soggettiva — avevano proposto reclamo al Magistrato di sorveglianza di Nuoro. Il magistrato dubitava della propria competenza a decidere sui reclami relativi alle condizioni di detenzione in tale circuito, e chiedeva alla Corte se le norme dell’ordinamento penitenziario che gli attribuivano tale competenza fossero costituzionalmente compatibili.

La questione di legittimità costituzionale

Il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 14-ter e 71 l. n. 354/1975, nell’interpretazione che attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sui reclami relativi alle lesioni dei diritti dei detenuti, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 97, 111 e 113 Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione: è formulata in termini che presuppongono un determinato esito interpretativo non ancora stabilito in modo definitivo dalla giurisprudenza; il rimettente avrebbe dovuto scegliere una delle possibili interpretazioni delle norme e spiegare perché essa fosse incostituzionale, anziché chiedere alla Corte di sciogliere un dubbio esegetico.

Il principio

Non è compito della Corte costituzionale risolvere questioni interpretative sulle norme ordinarie: se il significato della norma impugnata è incerto, il rimettente deve adottare l’interpretazione più plausibile e motivare l’incostituzionalità rispetto a essa, senza delegare alla Corte la scelta ermeneutica.

Domande e risposte

Cos’è il circuito EIV (Elevato Indice di Vigilanza)?

È un regime detentivo di maggiore rigore, istituito con circolare amministrativa del DAP, riservato ai detenuti considerati di particolare pericolosità soggettiva, diverso dal regime speciale ex art. 41-bis ord. pen.

Chi ha competenza a decidere sui reclami dei detenuti?

L’art. 35 ord. pen. prevede la possibilità di reclamare al magistrato di sorveglianza per lamentare violazioni dei propri diritti; la questione dibattuta era se tale competenza si estendesse anche ai reclami relativi al circuito EIV.

Perché la questione era prematura?

Perché l’interpretazione delle norme era ancora controversa in giurisprudenza e il rimettente non aveva compiuto uno sforzo interpretativo autonomo; la questione era quindi formulata in modo da chiedere alla Corte di risolvere prima il dubbio esegetico e poi quello costituzionale.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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