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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 142, comma 9, del Codice della strada (eccesso di velocità e sanzione accessoria), sollevata dal Giudice di pace di Trieste in relazione alla decurtazione dei punti dalla patente e alla sospensione della stessa. Il rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della norma nel giudizio principale.

Di cosa si tratta

Un automobilista aveva contestato davanti al Giudice di pace di Trieste un provvedimento prefettizio con cui, a causa di un’infrazione stradale per eccesso di velocità, era stata disposta la sospensione della patente per un mese e la decurtazione di punti. Il giudice rimettente dubitava che la cumulabilità delle sanzioni (pecuniaria + sospensione + decurtazione) fosse costituzionalmente compatibile, ma non aveva motivato adeguatamente il collegamento tra la norma impugnata e il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 9 (indicato per errore come comma 6), d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come modificato dalla l. n. 160/2007, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione: il rimettente aveva indicato come norma impugnata il comma 6 anziché il comma 9 dell’art. 142 c.d.s., e non aveva motivato in modo adeguato la rilevanza della norma rispetto al giudizio a quo.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve identificare con precisione la norma impugnata e motivare concretamente la sua rilevanza nel giudizio a quo; errori nell’identificazione della norma o carenze motivazionali sulla rilevanza rendono la questione inammissibile.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 142, comma 9, del Codice della strada?

Disciplina le sanzioni per chi supera di oltre 40 km/h il limite di velocità: multa, sospensione della patente e, in certi casi, decurtazione di punti dalla patente.

Perché il giudice rimettente aveva citato il comma 6 invece del comma 9?

Si è trattato di un errore materiale nell’indicazione della norma, che la Corte ha comunque considerato nella sua corretta lettura (comma 9), ma che ha contribuito alla valutazione di inammissibilità per difetto di motivazione.

Le sanzioni accessorie del codice della strada sono compatibili con la Costituzione?

La Corte non ha risposto nel merito a questa domanda, avendo dichiarato inammissibile la questione; la compatibilità costituzionale delle sanzioni accessorie è rimasta quindi senza risposta in questa pronuncia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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