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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 21, undicesimo comma, l. n. 1034/1971 (legge TAR), nella parte in cui non prevede che il giudice amministrativo, accogliendo l’istanza cautelare, possa condannare l’amministrazione alle spese della fase cautelare. La norma è compatibile con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Di cosa si tratta
Un privato aveva ottenuto dal TAR Marche la sospensione di un provvedimento disciplinare dell’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine). Il giudice rimettente, pur ritenendo di dover accogliere l’istanza cautelare, non poteva condannare l’amministrazione alle spese della fase cautelare, in quanto la legge TAR lo prevedeva solo per le ordinanze di rigetto. Chiedeva se ciò fosse costituzionalmente compatibile.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Marche ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, undicesimo comma, l. n. 1034/1971, nella parte in cui non prevede la condanna alle spese in caso di accoglimento dell’istanza cautelare, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione: la liquidazione delle spese nella fase cautelare ha carattere provvisorio e segue la sorte della decisione nel merito; la mancata previsione della condanna alle spese in caso di accoglimento dell’ordinanza cautelare non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa.
Il principio
La disciplina delle spese nel processo cautelare amministrativo è rimessa alla discrezionalità del legislatore; la differenziazione tra ordinanze di rigetto e ordinanze di accoglimento quanto alla pronuncia sulle spese non è irragionevole, data la natura provvisoria e strumentale della tutela cautelare.
Domande e risposte
Cos’è la fase cautelare nel processo amministrativo?
È la fase in cui il privato chiede al giudice di sospendere provvisoriamente gli effetti del provvedimento impugnato, in attesa della decisione nel merito; serve a evitare che il tempo del giudizio vanifichi la tutela.
Perché le spese cautelari erano regolate diversamente per il rigetto e l’accoglimento?
La legge prevedeva la pronuncia sulle spese solo per le ordinanze che rigettavano o dichiaravano inammissibile l’istanza cautelare, probabilmente per scoraggiare ricorsi temerari; per l’accoglimento si rinviava la questione al giudizio di merito.
Questo sistema era lesivo del diritto di difesa del privato?
La Corte ha risposto di no: il privato, se vittorioso nel merito, potrà ottenere la condanna alle spese dell’intero giudizio, compresa la fase cautelare; non vi è dunque una perdita definitiva del diritto al rimborso.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
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