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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 146, comma 1, n. 3) c.p. (differimento obbligatorio della pena per malato di AIDS in fase terminale), sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in relazione a un condannato che aveva commesso nuovi reati durante la misura alternativa. La norma è conforme alla Costituzione.

Di cosa si tratta

Un condannato per rapina aggravata, furto e ricettazione, affetto da AIDS conclamata in stadio terminale incompatibile con il regime carcerario, era stato sottoposto alla detenzione domiciliare e poi riarrestato per evasione e rapina. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo dubitava che l’obbligo di rinviare l’esecuzione della pena (imposto dall’art. 146, n. 3 c.p.) anche in presenza di tale pericolosità fosse compatibile con la Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, primo comma, n. 3), c.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena anche nei confronti di condannati affetti da AIDS in fase terminale che abbiano commesso nuovi reati durante la misura alternativa.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione: il sistema penitenziario prevede strumenti per far fronte alla pericolosità residua del condannato gravemente malato (come la revoca del beneficio in caso di commissione di nuovi reati). La norma realizza un bilanciamento ragionevole tra tutela della salute del condannato e sicurezza pubblica.

Il principio

Il differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena per il condannato affetto da AIDS in fase terminale risponde al principio di umanità della pena sancito dall’art. 27 Cost. e non viola il principio di uguaglianza né quello di ragionevolezza, anche quando il condannato abbia dimostrato pericolosità sociale.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 146, n. 3), c.p.?

Obbliga il giudice a rinviare l’esecuzione della pena quando il condannato è affetto da AIDS conclamata o altra malattia grave in fase così avanzata da non rispondere più alle terapie disponibili, purché le condizioni risultino incompatibili con la detenzione.

Cosa accade se il condannato commette nuovi reati durante il differimento?

L’ordinamento prevede la possibilità di revocare la misura alternativa (detenzione domiciliare) in caso di commissione di nuovi reati, ripristinando la custodia cautelare o la detenzione.

Il rinvio obbligatorio si applica in tutti i casi di AIDS conclamata?

No: la norma si applica solo quando la malattia sia in fase così avanzata da non rispondere più alle terapie disponibili e le condizioni di salute risultino incompatibili con la detenzione secondo le certificazioni sanitarie.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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