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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 146, comma 1, n. 3) c.p. (differimento obbligatorio della pena per malato di AIDS in fase terminale), sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in relazione a un condannato che aveva commesso nuovi reati durante la misura alternativa. La norma è conforme alla Costituzione.
Di cosa si tratta
Un condannato per rapina aggravata, furto e ricettazione, affetto da AIDS conclamata in stadio terminale incompatibile con il regime carcerario, era stato sottoposto alla detenzione domiciliare e poi riarrestato per evasione e rapina. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo dubitava che l’obbligo di rinviare l’esecuzione della pena (imposto dall’art. 146, n. 3 c.p.) anche in presenza di tale pericolosità fosse compatibile con la Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, primo comma, n. 3), c.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena anche nei confronti di condannati affetti da AIDS in fase terminale che abbiano commesso nuovi reati durante la misura alternativa.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione: il sistema penitenziario prevede strumenti per far fronte alla pericolosità residua del condannato gravemente malato (come la revoca del beneficio in caso di commissione di nuovi reati). La norma realizza un bilanciamento ragionevole tra tutela della salute del condannato e sicurezza pubblica.
Il principio
Il differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena per il condannato affetto da AIDS in fase terminale risponde al principio di umanità della pena sancito dall’art. 27 Cost. e non viola il principio di uguaglianza né quello di ragionevolezza, anche quando il condannato abbia dimostrato pericolosità sociale.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 146, n. 3), c.p.?
Obbliga il giudice a rinviare l’esecuzione della pena quando il condannato è affetto da AIDS conclamata o altra malattia grave in fase così avanzata da non rispondere più alle terapie disponibili, purché le condizioni risultino incompatibili con la detenzione.
Cosa accade se il condannato commette nuovi reati durante il differimento?
L’ordinamento prevede la possibilità di revocare la misura alternativa (detenzione domiciliare) in caso di commissione di nuovi reati, ripristinando la custodia cautelare o la detenzione.
Il rinvio obbligatorio si applica in tutti i casi di AIDS conclamata?
No: la norma si applica solo quando la malattia sia in fase così avanzata da non rispondere più alle terapie disponibili e le condizioni di salute risultino incompatibili con la detenzione secondo le certificazioni sanitarie.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — umanità e finalità rieducativa della pena
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
- Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili della persona
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