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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 37 c.p.c. (difetto di giurisdizione rilevabile d’ufficio), sollevata dalla Corte d’appello di Genova in una controversia sull’attribuzione alla giurisdizione tributaria delle liti sui contributi per il Servizio sanitario nazionale. La questione manca di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Un’azienda aveva impugnato davanti al giudice ordinario una cartella di pagamento dell’INPS per contributi dovuti al Servizio sanitario nazionale. La legge finanziaria 2002 aveva trasferito queste controversie alla giurisdizione tributaria, sollevando dubbi sul coordinamento con l’art. 37 c.p.c., che consente al giudice di rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione. La Corte d’appello di Genova chiedeva se ciò violasse gli artt. 24 e 113 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Genova, sezione controversie di lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 c.p.c. in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, nell’ambito di una controversia sull’attribuzione alla giurisdizione tributaria delle liti aventi ad oggetto il contributo per il SSN.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per carenza di motivazione: la Corte d’appello non ha illustrato in modo sufficiente le ragioni per cui la norma impugnata (art. 37 c.p.c.) sarebbe non manifestamente infondata rispetto ai parametri costituzionali invocati.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve indicare non solo la rilevanza della questione ma anche la non manifesta infondatezza, motivando specificamente perché la norma sospettata sia in contrasto con i parametri costituzionali invocati; l’omissione di tale motivazione rende la questione inammissibile.

Domande e risposte

Cosa disciplina l’art. 37 c.p.c.?

Stabilisce che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali può essere rilevato d’ufficio in qualunque stato e grado del giudizio.

Perché la controversia era dubbia sul piano della giurisdizione?

Perché la legge finanziaria 2002 aveva attribuito alla giurisdizione tributaria le liti sul contributo SSN, ma il giudizio era stato instaurato davanti al giudice ordinario prima di tale modifica.

Cosa accade quando la Corte dichiara inammissibile una questione?

Il processo a quo riprende il suo corso e il giudice rimettente deve decidere sulla base delle norme vigenti, senza poter beneficiare di una pronuncia nel merito della questione costituzionale.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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