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La Corte riunisce più giudizi relativi all’IRAP e alla sua deducibilità ai fini IRPEF: dichiara manifestamente inammissibili alcune questioni per difetto di rilevanza o motivazione e restituisce gli atti ad altri giudici rimettenti per rivalutare alla luce dello ius superveniens.
Di cosa si tratta
Più commissioni tributarie provinciali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 (IRAP) e dell’art. 10 del TUIR, nella parte in cui non consentivano la deducibilità dell’IRAP dalla base imponibile IRPEF. I rimettenti lamentavano la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (capacità contributiva e uguaglianza).
La questione di legittimità costituzionale
Le Commissioni tributarie provinciali di Parma, Chieti, Genova, e Bologna hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 (IRAP) e dell’art. 10 TUIR, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, lamentando che l’IRAP non fosse deducibile ai fini IRPEF.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Commissione tributaria di Parma e di Chieti per difetto di motivazione sulla rilevanza; ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie di Genova e Bologna affinché rivalutino la rilevanza alla luce dello ius superveniens (le norme sopravvenute che nel frattempo avevano modificato la disciplina).
Il principio
Quando sopravvengono modifiche normative rilevanti dopo la proposizione della questione di costituzionalità, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sia ancora rilevante alla luce del nuovo quadro legislativo.
Domande e risposte
Cos’è l’IRAP?
È l’imposta regionale sulle attività produttive, istituita dal d.lgs. n. 446/1997, che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle imprese e dai professionisti nelle loro attività.
Perché si discuteva della sua deducibilità dall’IRPEF?
I contribuenti sostenevano che l’IRAP, gravando su una ricchezza che non rappresenta reddito netto disponibile, dovrebbe essere deducibile ai fini IRPEF per non violare il principio di capacità contributiva dell’art. 53 Cost.
Cosa è cambiato con lo ius superveniens?
Il legislatore era intervenuto con norme che introducevano forme parziali di deducibilità dell’IRAP, rendendo necessario rivalutare se le questioni originarie avessero ancora ragione d’essere.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tributaria
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva, parametro centrale della questione
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