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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte riunisce più giudizi relativi all’IRAP e alla sua deducibilità ai fini IRPEF: dichiara manifestamente inammissibili alcune questioni per difetto di rilevanza o motivazione e restituisce gli atti ad altri giudici rimettenti per rivalutare alla luce dello ius superveniens.

Di cosa si tratta

Più commissioni tributarie provinciali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 (IRAP) e dell’art. 10 del TUIR, nella parte in cui non consentivano la deducibilità dell’IRAP dalla base imponibile IRPEF. I rimettenti lamentavano la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (capacità contributiva e uguaglianza).

La questione di legittimità costituzionale

Le Commissioni tributarie provinciali di Parma, Chieti, Genova, e Bologna hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 (IRAP) e dell’art. 10 TUIR, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, lamentando che l’IRAP non fosse deducibile ai fini IRPEF.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Commissione tributaria di Parma e di Chieti per difetto di motivazione sulla rilevanza; ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie di Genova e Bologna affinché rivalutino la rilevanza alla luce dello ius superveniens (le norme sopravvenute che nel frattempo avevano modificato la disciplina).

Il principio

Quando sopravvengono modifiche normative rilevanti dopo la proposizione della questione di costituzionalità, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sia ancora rilevante alla luce del nuovo quadro legislativo.

Domande e risposte

Cos’è l’IRAP?

È l’imposta regionale sulle attività produttive, istituita dal d.lgs. n. 446/1997, che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle imprese e dai professionisti nelle loro attività.

Perché si discuteva della sua deducibilità dall’IRPEF?

I contribuenti sostenevano che l’IRAP, gravando su una ricchezza che non rappresenta reddito netto disponibile, dovrebbe essere deducibile ai fini IRPEF per non violare il principio di capacità contributiva dell’art. 53 Cost.

Cosa è cambiato con lo ius superveniens?

Il legislatore era intervenuto con norme che introducevano forme parziali di deducibilità dell’IRAP, rendendo necessario rivalutare se le questioni originarie avessero ancora ragione d’essere.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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