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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non estende il congedo straordinario retribuito ai parenti entro il quarto grado conviventi con un disabile grave, sollevata dal Tribunale di Palermo. La questione è inammissibile perché il rimettente non ha definito con precisione il quadro normativo rilevante.

Di cosa si tratta

Un dipendente di Poste Italiane è l’unico soggetto in grado di prestare assistenza allo zio disabile grave, con il quale convive e di cui è tutore. Chiede il congedo straordinario retribuito previsto dall’art. 42, comma 5, del Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. n. 151/2001), che lo concede ai familiari conviventi di persone con handicap grave. Il Tribunale di Palermo dubita che la norma, escludendo i parenti oltre il terzo grado e i tutori, violi la Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede il congedo straordinario retribuito per il «parente entro il quarto grado convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità e al tutore convivente del minore o dell’interdetto che sia portatore di handicap in situazione di gravità».

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il rimettente non ha chiarito quale fosse il grado di parentela esatto tra il ricorrente e il disabile (zio = quarto grado), né ha adeguatamente motivato l’impossibilità di un’interpretazione estensiva della norma già vigente, alla luce della giurisprudenza della Corte che aveva già esteso il beneficio in casi analoghi.

Il principio

Il giudice rimettente deve ricostruire con precisione la posizione del ricorrente rispetto alla norma (incluso il grado di parentela) e verificare se la giurisprudenza costituzionale già esistente consenta di interpretare la norma in modo da ricomprendere il caso concreto, prima di sollevare una nuova questione di legittimità.

Domande e risposte

Chi ha diritto al congedo straordinario retribuito per assistere un disabile?

L’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 prevede il congedo straordinario retribuito (fino a due anni nell’arco della vita lavorativa) per il coniuge convivente, e in sua assenza per il genitore o il figlio convivente, di una persona con handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992. La cerchia dei beneficiari è stata poi progressivamente ampliata dalla giurisprudenza costituzionale.

Il tutore di un disabile ha diritto al congedo?

La questione era controversa al 2009: la norma non lo prevedeva espressamente. La Corte ha poi affrontato il tema in pronunce successive, ampliando il novero dei soggetti beneficiari del congedo per ragioni di solidarietà familiare e di tutela della salute del disabile.

Cosa intende la Corte per «interpretazione estensiva» già possibile?

La Corte aveva già dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva il congedo per il fratello o la sorella convivente, in assenza di altri familiari. Il rimettente avrebbe dovuto valutare se quella pronuncia consentisse di estendere analogicamente il beneficio anche allo zio tutore, senza la necessità di una nuova questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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