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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 200 e 322-ter c.p. e dell’art. 1, comma 143, della legge finanziaria 2008, nella parte in cui prevedono la confisca per equivalente anche per reati tributari commessi prima della loro entrata in vigore. Il GUP di Trento muoveva dall’erroneo presupposto che la confisca per equivalente sia una misura di sicurezza: la Corte chiarisce che essa ha natura di misura punitiva soggetta al principio di irretroattività, ma la questione è comunque infondata perché il presupposto interpretativo del rimettente è sbagliato.
Di cosa si tratta
Un imputato è stato condannato con pena patteggiata per reati tributari e fallimentari commessi fino al 2005. Successivamente all’entrata in vigore (1° gennaio 2008) dell’art. 1, comma 143, della legge finanziaria 2008, che ha esteso la confisca per equivalente ai reati tributari, il difensore chiede la restituzione delle somme sequestrate. Il GUP di Trento ritiene impossibile restituire le somme e dubita della costituzionalità della norma per possibile violazione del principio di irretroattività (art. 117 Cost. e obblighi internazionali).
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare di Trento ha sollevato, in riferimento all’art. 117 della Costituzione (in relazione alla CEDU), questione di legittimità degli artt. 200, 322-ter c.p. e 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui prevedono la confisca obbligatoria per equivalente anche per reati tributari commessi prima della loro entrata in vigore.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Il rimettente muove dall’erroneo presupposto che la confisca per equivalente sia una misura di sicurezza (soggetta alla regola del tempus regit actum dell’art. 200 c.p.). In realtà, la confisca per equivalente ha natura punitiva e non può essere applicata retroattivamente. Tuttavia, proprio per questo, la norma già si sottrae all’applicazione retroattiva per via interpretativa, senza necessità di dichiararne l’illegittimità costituzionale.
Il principio
La confisca per equivalente (o «confisca di valore») non è una misura di sicurezza patrimoniale in senso tecnico, ma ha natura sanzionatoria: pertanto è soggetta al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole e non può essere applicata a reati commessi prima della sua introduzione. Il giudice può ricavare questa conclusione per via interpretativa, senza necessità di sollevare questione di costituzionalità.
Domande e risposte
Che cos’è la confisca per equivalente?
La confisca per equivalente (o per valore) consente di confiscare beni del condannato di valore corrispondente al profitto del reato, anche quando il provento diretto non sia più rintracciabile nel suo patrimonio. È diversa dalla confisca diretta, che colpisce il bene specificamente derivante dal reato.
Perché il principio di irretroattività si applica alla confisca per equivalente?
Perché la confisca per equivalente ha natura afflittiva-punitiva, non preventiva: colpisce beni che non hanno alcun nesso diretto con il reato e serve essenzialmente a neutralizzare il vantaggio economico tratto dall’illecito. Essendo una sanzione, non può applicarsi a fatti anteriori alla sua introduzione (art. 25, comma 2, Cost.).
Come può il giudice risolvere la questione senza ricorrere alla Corte costituzionale?
Attraverso l’interpretazione costituzionalmente conforme: leggendo la norma in modo da escluderne l’applicazione retroattiva, il giudice può restituire le somme sequestrate senza bisogno di una pronuncia di incostituzionalità. La Corte ha indicato questa strada al GUP di Trento.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — principio di irretroattività della legge penale
- Art. 117 della Costituzione — obbligo di conformità agli obblighi internazionali, parametro evocato
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