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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 6 del d.P.R. n. 156/1973, che esclude la responsabilità del gestore postale fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, sollevata dal Tribunale di Catania in un giudizio di risarcimento danni contro Poste Italiane s.p.a. Il rimettente non ha descritto adeguatamente la fattispecie e non ha motivato l’impossibilità di un’interpretazione adeguatrice.
Di cosa si tratta
Una società (Rizzani de Eccher s.p.a.) ha spedito un piego postale a mezzo posta celere e ha subito un danno a causa di un comportamento negligente dei dipendenti di Poste Italiane. Il Tribunale di Catania deve decidere se applicare la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 6 del codice postale del 1973 (che esclude la responsabilità del gestore salvo i casi di legge) o il diritto comune della responsabilità civile. Il giudice dubita della compatibilità della norma con la Costituzione, poiché Poste Italiane è ormai una s.p.a. di mercato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui stabilisce che il gestore del servizio postale «non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge».
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per gravi lacune nella descrizione della fattispecie e per mancata verifica di un’interpretazione adeguatrice: il rimettente non ha considerato l’evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva alla trasformazione di Poste Italiane in s.p.a., né ha esplorato se la norma potesse essere interpretata in modo da non applicarsi all’attività commerciale dell’ente.
Il principio
Il giudice rimettente deve verificare preventivamente se la norma censurata sia suscettibile di un’interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce dell’evoluzione del quadro normativo e della trasformazione soggettiva dell’ente: solo dopo tale verifica, se l’interpretazione adeguatrice risulti impossibile, la questione può essere rimessa alla Corte.
Domande e risposte
L’art. 6 del codice postale del 1973 si applica ancora a Poste Italiane s.p.a.?
Questa è proprio la questione controversa che il Tribunale di Catania avrebbe dovuto approfondire. La Corte non risponde nel merito, ma indica che la trasformazione in s.p.a. e l’evoluzione normativa del settore postale erano elementi rilevanti che il rimettente avrebbe dovuto esaminare prima di sollevare la questione.
Chi può chiedere il risarcimento per la perdita di un pacco postale?
Il mittente o il destinatario del servizio postale può chiedere il risarcimento, ma l’importo è limitato secondo la normativa postale, che prevede indennizzi forfettari diversi a seconda del tipo di servizio (raccomandata, assicurata, posta celere). Il regime è diverso da quello del diritto comune.
Ci sono state sentenze successive su questo tema?
Sì: la giurisprudenza successiva ha affrontato più volte il rapporto tra la responsabilità limitata di Poste Italiane e il diritto comune, con esiti non uniformi. La questione è stata ulteriormente influenzata dal recepimento della normativa europea sui servizi postali.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili dell’uomo, parametro evocato
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro evocato
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