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La Corte decide nel merito il conflitto di attribuzione tra i promotori dei referendum elettorali e la Commissione parlamentare per la vigilanza RAI. Dichiara improcedibile la parte del ricorso sulle tribune referendarie (art. 5 della delibera) per sopravvenuta carenza di interesse, e dichiara che la Commissione poteva legittimamente adottare la disciplina sui notiziari (art. 7), purché interpretata nel senso di includere i Comitati promotori tra i “soggetti politici”.
Di cosa si tratta
Questa sentenza segue l’ordinanza n. 172/2009 con cui la Corte aveva dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dai promotori dei referendum elettorali del 21-22 giugno 2009. I ricorrenti lamentavano che la delibera del 14 maggio 2009 della Commissione parlamentare per la vigilanza RAI non garantisse ai Comitati promotori spazi comunicativi adeguati nelle trasmissioni RAI della campagna referendaria.
La questione di legittimità costituzionale
I promotori contestavano l’art. 5 (tribune referendarie) e l’art. 7 (notiziari e programmi informativi) della delibera della Commissione. Lamentavano che queste norme non garantissero loro la parità di accesso alle trasmissioni RAI rispetto ai partiti politici favorevoli al referendum, violando le attribuzioni costituzionali spettanti ai promotori ai sensi degli artt. 21, 48 e 75 Cost. e delle leggi n. 28/2000 e n. 352/1970.
La decisione della Corte
I referendum si erano svolti durante il processo; la questione sull’art. 5 (tribune referendarie) è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto all’art. 7 (notiziari), la Corte dichiara che la Commissione poteva legittimamente adottarlo, purché la nozione di “soggetti politici” vi sia interpretata in modo da includere anche i Comitati promotori: diversamente, la delibera lederebbe le attribuzioni costituzionali dei ricorrenti.
Il principio
I Comitati promotori di referendum abrogativo, in quanto titolari di una posizione costituzionale distinta dai partiti politici, hanno diritto a spazi comunicativi nei notiziari RAI non minori di quelli garantiti ai soggetti favorevoli al referendum. La delibera della Commissione parlamentare è legittima solo se interpretata in modo da ricomprendere i promotori nella categoria dei “soggetti politici” aventi diritto alla parità di trattamento.
Domande e risposte
Perché la parte sull’art. 5 è improcedibile?
I referendum si erano già svolti (21-22 giugno 2009) prima della sentenza (10 giugno 2009: in realtà il Collegio aveva già deliberato ma la Cancelleria ha depositato il 12 giugno). La campagna referendaria era terminata e non era più possibile assegnare spazi nelle tribune. La carenza d’interesse era sopravvenuta: il ricorso non aveva più utilità pratica su quel punto.
Cosa si intende per “interpretazione conforme a Costituzione” nell’art. 7?
La Corte non annulla l’art. 7 della delibera, ma ne afferma la legittimità a condizione che la locuzione “soggetti politici” sia interpretata in modo da includere i Comitati promotori. È una tecnica decisoria che preserva la norma ma ne vincola l’interpretazione nel senso costituzionalmente corretto.
Qual è la differenza tra Comitati promotori e partiti politici nella campagna referendaria?
I partiti possono scegliere da che parte stare sul referendum; i Comitati promotori rappresentano specificamente l’iniziativa referendaria stessa. La legge n. 352/1970 garantisce ai promotori una posizione di garanzia autonoma nell’accesso ai mezzi di comunicazione, non sostituibile dalla presenza dei partiti che condividono la stessa posizione di voto.
Norme collegate
- Art. 21 della Costituzione — libertà di manifestazione del pensiero e accesso ai mezzi di comunicazione di massa
- Art. 48 della Costituzione — diritto di voto e parità delle campagne referendarie
- Art. 75 della Costituzione — referendum abrogativo e attribuzioni costituzionali dei promotori
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.